Condominio

Nella lite con il condominio i soci subentrano alla società costruttrice cancellata dal registro imprese

Era stato un condominio a citarla per l’eliminazione di vizi e difformità alle parti comuni

di Luana Tagliolini

Alla società cancellata dal registro delle imprese subentrano tutti i soci in quanto litisconsorti necessari. Il principio è stato applicato di recente dalla Cassazione (ordinanza 23667/2021) alla fattispecie riguardante un condominio che aveva convenuto in giudizio la società costruttrice dello stabile condominiale e venditrice delle singole unità immobiliari, per sentirla condannare alla eliminazione dei vizi e delle difformità - di insonorizzazione acustica, di isolamento termico e di costruzione - alle parti comuni ed alle porzioni di proprietà esclusiva ovvero al rimborso dei costi necessari ai fini della loro eliminazione, quali risultanti dalla consulenza tecnica.

Le pronunce di merito
Il Tribunale condannava la società (per accomandita semplice) al pagamento dei citati lavori, nel frattempo cancellata.La sentenza veniva confermata dalla Corte di merito a seguito dell'appello del socio, promosso in proprio e quale accomandatario dell'estinta. Con lo stesso status ricorreva in Cassazione dove venne affrontata anche la questione del valore e dell'efficacia della cancellazione della società dal registro delle imprese.La corte di Cassazione richiamava l'orientamento delle sezioni Unite per spiegare che la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti.

L’estinzione della società con la cancellazione la priva della capacità di stare in giudizio.Qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società.Se l'evento non è stato fatto presente nei modi di legge o non è più possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso (Cassazione, sezioni Unite, sentenza 6070/2013).

Il subentro dei soci in giudizio
Nel caso di specie, la società (costituita da un socio accomandatario e una socia accomandante) era stata cancellata dal registro delle imprese anteriormente all'emissione della sentenza di primo grado.I soci, operando il fenomeno di tipo successorio, dovevano subentrare nella legittimazione processuale - già in capo all'ente estinto - per cui sarebbe stato imprescindibile, già in grado d’appello, estendere il contraddittorio anche nei confronti della socia accomandante litisconsorte necessaria.Per la Cassazione, il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di litisconsorti necessari può essere rilevato d'ufficio, per la prima volta, anche dal giudice di legittimità se gli elementi che rivelano la necessità dell'integrazione del contradditorio emergono dagli atti già acquisiti nel giudizio di merito e se sulla questione non si sia formato il giudicato.

La Corte di appello, pur avendo deciso nel merito, nulla aveva statuito a riguardo non essendo stato il difetto di litisconsorzio oggetto di rilievo da parte del giudice di appello né da nessun'altra parte del giudizio. Per tali motivi, la sentenza della Corte d’appello veniva cassata con rinvio alla stessa corte in diversa composizione ai fini dell’integrazione del contraddittorio nei confronti del socio accomandante perché la mancata integrazione nel giudizio di appello determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©