Condominio

L’appropriazione indebita condominiale si consuma a fine gestione, al momento del rendiconto

Non all’atto della sottrazione e del denaro dalla cassa comune, bensì quando l’amministratore rende il conto della sua gestione

di Giulio Benedetti

Un amministratore era stato condannato , in entrambi i gradi di giudizio , per il reato di appropriazione indebita commessa in danno di 3 condomìni. Il soggetto ricorreva in Cassazione e lamentava l’ingiustizia della condanna, per la mancanza della prova dell’interversione del possesso ed eccepiva l’avvenuta prescrizione del reato , avvenuta prima della sentenza di appello. Invero il ricorrente affermava che i singoli fatti di appropriazione sarebbero avvenuti nel 2005 e la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato , maturata prima della celebrazione del processo di appello.

La sentenza
La Cassazione nella sentenza 34305/2021 ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente a pagare euro 2.000 alla Cassa delle ammende , e ha enunciato i importanti principi di diritto. Il ricorrente affermava di non essersi appropriato delle somma, ma che tale distrazione sarebbe stato il frutto di una gestione confusa. La Corte non accoglieva tale motivo in quanto lo giudicava confuso e ripetitivo di quanto dichiarato dal ricorrente nel precedente grado di giudizio. Tale ricostruzione difensiva contrastava con i risultati dell’istruttoria dibattimentale di primo grado e comunque la corte di Cassazione non poteva trattare questioni di fatto già esaminate dai giudici di merito che , con una motivazione coerente e logica , basata sulle dichiarazioni degli amministratori subentrati nella gestione dei condomìni avevano accertato le condotte di appropriazione.

Quando si consuma il reato
Non doveva essere dichiarata la prescrizione del reato in quanto , come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (sentenze 11323/2021 e numero 19519/2020), il reato di appropriazione indebita non si consuma al momento della singola appropriazione , bensì quando cessa la carica di amministratore. Solo in tale momento , in mancanza della restituzione degli importi, si verifica in concreto l’interversione del possesso. Nel caso trattato il ricorrente aveva cessato le cariche , nei tre condomìni interessati dal reato, nel periodo intercorrente tra l’ottobre 2013 e l’ottobre 2014 : quindi alla data di celebrazione del processo di appello non era decorso il termine prescrizione per nessuno dei fatti di appropriazione.

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