Condominio

Acquisto, a date condizioni, dei box tramite usucapione

È necessario fornire la prova della interversione del possesso, ovvero del mutamento del titolo della detenzione del bene

di Rosario Dolce

Un condòmino citava in giudizio gli altri comproprietari al fine di rivendicare la proprietà privata di un'area cortilizia e chiedere l'inibizione al parcheggio delle rispettive autovetture. Uno dei condòmini convenuti si costituisce in giudizio e formula una domanda riconvenzionale, tesa a contrapporre l'acquisito per usucapione di una porzione del mappale citato in giudizio, avendolo recintato e destinato a proprio garage. La causa, in quanto tale, approda sotto le scure della Cassazione che la definisce con ordinanza 23673 del 31 agosto 2021.

La prova che deve essere fornita
In punto, viene riferito che chi agisce in giudizio per affermare di avere usucapito un bene deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus.Il possesso è continuato o continuo, tra l'altro, se il possessore mantiene la possibilità di esercitare, quando voglia, atti di signoria.Ai fini della prova del possesso, inoltre, non rileva il fatto che un box sia stato chiuso mediante un lucchetto, poiché anche il conduttore di un immobile locato ha pieno diritto di precludere l'accesso all'area condotta in detenzione ai terzi, se non allo stesso locatore.

L’interversione del possesso
Il principio, allora, che viene richiamato – e sui la Corte ha inteso dare continuità – è quello secondo cui l'atto di “interversione”, che consente di mutare la detenzione in possesso, deve consistere: «… in una manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, affinché questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, da cui si desuma che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo in nome proprio» (Cassazione 27411/2019).Ora, tale accertamento realizza una indagine di fatto, rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che, in quanto tale, risulta insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e congruamente motivata la disposizione con cui si rigetti una simile domanda giudiziaria.

Conclusioni
Affinché possa ritenersi un possesso ad usucapione da parte di un comproprietario-compossessore occorrono atti particolarmente qualificati, tali da manifestare inequivocabilmente l’animus excludendi a carico degli altri comunisti. D'altra parte, il possesso, acquisito animo et corpore, ben può conservarsi «solo animo», quando la cosa sia restata nella virtuale disponibilità del compossessore (Cassazione 8120/2000)

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