Condominio

Il titolare del bar deve osservare le prescrizioni dell'ordinanza comunale antirumore

L'apposizione di cartelli informativi all'esterno del locale non lo esonera da responsabilità così come la presenza di collaboratori

di Giulio Benedetti

Il Sindaco tutela efficacemente la quiete pubblica con l'emissione, in accordo con la legge 447/1995 e il regolamento comunale, delle ordinanze antirumore le cui prescrizioni debbono essere osservate dai soggetti ingiunti.

Il caso trattato
Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione di bevande e di alimenti impugnava davanti al Giudice di pace l'ordinanza – ingiunzione che era stata emessa dal Sindaco la cui polizia locale aveva accertato la violazione del regolamento comunale in tema di disturbo della quiete pubblica. Il Tribunale riformava la prima sentenza che aveva accolto l'opposizione , in quanto l'appellante non aveva adottato tutte le misure idonee a ledere la quiete pubblica arrecato dagli avventori che stazionavano fuori dall'esercizio nelle immediate vicinanze ed emettevano , in tempo di notte, urla e schiamazzi. Il soggetto ricorreva in Cassazione sviluppando due motivi, mentre il Comune resisteva con un controricorso.

Il primo motivo era che il Tribunale aveva errato, poiché il suo comportamento era stato corretto in quanto aveva osservato il regolamento condominiale che non gli imponeva di vigilare sul comportamento degli avventori. Il secondo motivo era che la sentenza imputava al ricorrente la responsabilità in ordine ad una vigilanza sugli avventori che egli aveva delegato ad alcuni sui collaboratori.

L'ordinanza della Cassazione
Il giudice di legittimità nell’ordinanza 21097/2021 dichiarava inammissibile il ricorso, condannava il ricorrente a pagare al Comune le spese di lite ed un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La corte di Cassazione stabiliva i seguenti principi:
- il gestore del locale ha un duplice obbligo, impostogli dal regolamento comunale, di sensibilizzare gli avventori alla riduzione del rumore e di svolgere un'adeguata informazione all'interno ed all'esterno del locale;
- l'apposizione di cartelli informativi all'esterno del locale non è sufficiente perché il gestore del locale ottemperi all'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il disturbo per la quiete pubblica;
- la presenza di collaboratori non è sufficiente per raggiungere il risultato, poiché da un lato non è stata provata, dall'altro non poteva escludere la responsabilità del gestore che non ha adottato i comportamenti necessari ad evitare le intemperanze degli avventori: la loro esclusione dall'esercizio, la richiesta di intervento delle Forze dell'Ordine;
- il gestore del locale aveva l'obbligo di impedire gli schiamazzi avvenuti a tarda notte: infatti nei suoi confronti la polizia locale emetteva tre verbali per schiamazzi avvenuti dopo la mezzanotte.

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