Condominio

Il condomino può inserirsi individualmente nel giudizio sulla tutela delle parti comuni

I singoli condòmini sono in grado di intervenire nel giudizio in cui la difesa sia stata legittimamente assunta dall’amministratore

di Rosario Dolce

I singoli condòmini possono assumere iniziative individuali giudiziarie autonome per tutelare le parti comuni; ciò vuol dire che sono in grado di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall’amministratore o avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti dell’amministratore ( Ordinanza 23876 del 03 settembre 2021 ).

Più specificatamente, nel provvedimento in commento viene enunciato “de relato” il seguente principio: «Nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condomino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di personalità giuridica del condominio, con quello dell’amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota, sicché è ammissibile il ricorso incidentale tardivo del condomino che, pur non avendo svolto difese nei precedenti gradi di merito, intenda evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio senza risentire dell’analoga difesa già svolta dallo stesso» ( Cass., S.U., n. 10934/2019 ).

Il caso
Nell'ambito di una controversia particolare, in cui l'oggetto del contendere riguardava l'ampiezza delle parti comuni - e, in particolare, la possibilità di annettere ad esse anche degli immobili non compravenduti da parte di una cooperativa edilizia prima della relativa estinzione (si dibatte, a tal proposito, sulla successione nei rapporti sostanziali, quant'anche dell'istituto dell'accessione) - era sorta una questione pregiudiziale, rispetto il potere d'impugnazione della sentenza di primo grado, da parte di un condòmino (che, in primo grado, aveva formulato un opposizione di terzo, per come si apprende dal provvedimento in disamina).

Il ricorrente denunciava la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 100 del Codice di procedura civile, oltre che la contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Secondo lo stesso, l’iniziativa per la tutela del diritto sui due alloggi, dei quali si deduceva la proprietà condominiale, competeva al condominio nel suo complesso e non ai singoli condomini.L'eccezione è stata però respinta.

Il provvedimento
I giudici di legittimità hanno ricordato che sussiste una concorrenza di legittimazione dell’amministratore e del singolo condomino rispetto ad azioni aventi ad oggetto la tutela della cosa comune.

Si ritiene, infatti, che il rapporto di condominio di case non determina l’esistenza di un ente giuridico con personalità distinta da quella dei condominii, ma dà luogo soltanto ad un ente di gestione, il quale opera in rappresentanza e nell’interesse dei partecipanti e limitatamente all’amministrazione della cosa comune.Sulla base di tale premesse, l’esistenza dell’organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni, inerenti all’immobile condominiale, né conseguentemente di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall’amministratore o di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti dell’amministratore (Cass. n. 12304/1993; n. 826/1997; n. 7891/2000; n. 22886/2010; n. 9093/2007).

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