Condominio

Non compie appropriazione indebita l’amministratore che incassa in buona fede due volte il suo compenso

C’è obbligo di restituzione, ma perchè si configuri il reato occorre che si violi la specifica destinazione di scopo a cui è destinata la somma

di Giulio Benedetti

L'articolo 2033 Codice civile, in tema di indebito oggettivo, afferma che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, con il diritto alla rifusione degli interessi dal giorno della domanda, se l'incasso è avvenuto in buona fede. Tuttavia, l'amministratore del condominio che riceve due volte il suo compenso per l'attività professionale non compie il reato di appropriazione indebita. È questa la conclusione della Cassazione nella sentenza 32592/2021 che ha rigettato il ricorso della parte civile, condannandola al pagamento delle spese processuali, avverso la sentenza assolutoria di un amministratore condominiale.

Il caso trattato
Il Tribunale condannava un amministratore condominiale per il reato di appropriazione indebita, poiché aveva ricevuto dal suo successore due volte la somma corrispondente al suo onorario professionale. La Corte di appello riformava la predetta sentenza, assolvendo l'amministratore dal reato ascrittogli. Avverso detta sentenza proponeva ricorso in Cassazione la parte civile, ovvero l'amministratore condominiale succedutogli, sostenendo la sussistenza del reato, in quanto la somma destinata all'imputato era stata versata con un preciso vincolo di scopo, costituito dal pagamento di una fattura, il cui pagamento era stato effettuato per errore, in quanto era ripetitivo di un bonifico precedente.

Il Procuratore generale della Cassazione concludeva per il rigetto del ricorso, poiché l'erroneo duplice pagamento dell'onorario professionale, effettuato a favore dell'imputato, era entrato nella sua titolarità per effetto di un pagamento a lui diretto, pur se non dovuto, e anche se ottenuto con la dichiarazione di non avere ricevuto il precedente. Quindi non appariva ipotizzabile il reato di appropriazione indebito, in quanto difettava l'elemento principale della proprietà della somma.

La decisione della Cassazione
Il giudice di legittimità ha condiviso il ragionamento del Procuratore generale ed ha affermato che per ritenere la sussistenza del reato occorre che l'agente violi, attraverso l'utilizzo personale o altra destinazione non autorizzata, la specifica destinazione di scopo a cui è destinata la somma e, a tal fine, non è sufficiente il solo mancato versamento del denaro a chi in astratto è legittimato a riceverlo. L'esistenza del reato è intrinsecamente legata alla specifica destinazione di scopo che l'autore del reato violi, appropriandosene indebitamente.

Invece quando manca la destinazione di scopo e il soggetto si appropria del denaro, non vi è una violazione della legge penale, ma un mero inadempimento di carattere civilistico. Il reato dell'articolo 646 Codice penale sanziona le condotte che siano caratterizzate dalla violazione del mandato sottostante al rapporto tra le parti: solo quando il soggetto ha ricevuto somme di denaro per destinarle ad un preciso versamento e se ne appropri, sussiste la più grave condotta penalmente rilevante. La Cassazione ha stabilito tale principio in precedenza nella sentenza 8459/2019 ed escludeva la sussistenza del reato in ordine all'obbligo di restituzione gravante su un soggetto che aveva ricevuto versamenti di stipendio non dovuti.

La sentenza ha affermato il principio per cui il reato non ricorre se il soggetto si appropria del denaro, non violando la destinazione di scopo impressagli dal proprietario al momento della consegna. In tale caso matura solo il diritto del proprietario ad ottenere la restituzione del denaro secondo le norme del Codice civile.

Conclusioni
In definitiva la Cassazione ha condiviso l'assunto del giudice di appello ed ha affermato che, nel caso del pagamento effettuato per errore, la somma ricevuta non ha una precisa destinazione, ma entra a fare parte del patrimonio del soggetto ricevente. Pur sussistendo un obbligo di restituzione dell'indebito, la condotta del soggetto che si appropria del denaro e non effettui la restituzione non integra il reato di appropriazione indebita. È evidente che il pagamento di una fattura per errore comporta il trasferimento della proprietà del denaro al soggetto che la riceve, senza che vi sia stata una consegna con il vincolo di destinazione.

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