Condominio

All’adeguamento antincendio dei singoli box devono provvedere i soli proprietari

Da ripartire per tutti i condòmini invece le spese per la sicurezza antincendio dell’intero edificio

di Annarita D’Ambrosio

Riguarda la ripartizione delle spese per l’adeguamento dell’impianto antincendio nei box di un condominio l’ordinanza della Cassazione 24166/2021 depositata l’8 settembre e in questo particolare momento di stretta attualità dopo gli incendi che hanno interessato i fabbricati di Milano e Torino.

I fatti e le pronunce di merito
A rivolgersi alla Suprema corte era stata la condomina di uno stabile, non proprietaria di box auto, che aveva impugnato la delibera che autorizzava spese anche da parte sua per lavori di adeguamento dei boxes a seguito di un incendio nel piano seminterrato . Gli interventi avevano interessato l’agibilità delle autorimesse, la centrale termica ed il locale Enel apportando utilità a tutti i condomini secondo i giudici di primo e secondo grado che avevano respinto la richiesta della condomina condividendo la scelta del condominio di accollare i 2/3 delle spese ai soli proprietari dei box, il restante terzo a tutti, compresa la condomina ricorrente. Nei giudizi di merito, anche il appello, si chiariva che le opere realizzate, in quanto necessarie, non potevano altresì definirsi innovazioni ai sensi dell’articolo 1120 Codice civile, nè poteva applicarsi l’articolo 1121 successivo che esonera i condòmini che non hanno tratto vantaggio dai lavori deliberati.

La decisione
La Corte nel ritenere fondati il primo e terzo motivo sollevati dalla condomina respingeva il secondo e, cassando la pronuncia d’appello, richiamava l’intera disciplina della ripartizione spese basata in condominio sul principio di proporzionalità. Le spese per la conservazione e godimento delle parti comuni sono pertanto a carico di tutti in proporzione ai millesimi, quelle destinate a servire i condòmini in maniera diversa, vanno ripartite secondo l’uso che il singolo ne fa. Queste ultime quindi tengono conto della funzione e del godimento soggettivo.

I diversi tipi di spesa in condominio
Le prime, le spese per la conservazione ed il godimento, devono sempre essere pagate da tutti e non vi si può sottrarre «neppure rinunziando alla comproprietà sulla cosa comune (Cassazione 8924/2001; Cassazione 8292/2000)». Le spese legate all’uso invece non sono dovute da chi dalla cosa non trae alcuna utilità. Nel caso in esame le spese per le porte tagliafuoco alla condomina non proprietaria dei box evidentemente non spettavano, scrive la Corte, come quelle per dotare di impianto di ventilazione i boxes.

Conclusioni
Le spese pertanto, su questo ha ragione la condomina ricorrente, vanno valutate voce per voce escludendola da quelle relative ai soli boxes di cui non è proprietaria. Va confermato, scrive la Corte, l’orientamento espresso dalla Cassazione con sentenza 7077/1995: la condomina è tenuta al pagamento solo delle spese inerenti misure antincendio che riguardino la sicurezza dell’intero stabile e delle parti comuni, non quelle per la messa in sicurezza dei singoli boxes.

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