Condominio

Annullabile il preventivo se genera confusione nei condòmini

Nel caso in esame il consuntivo ed il preventivo presentavano entrambi più di una criticità

di Giovanni Iaria

Va annullato il bilancio preventivo di spesa che non rispetta i criteri di trasparenza, correttezza e veridicità in quanto genera confusione nei condòmini, non avendo questi ultimi a disposizione un efficace quadro prospettico della gestione condominiale. Lo scrive il Tribunale di Roma con la sentenza 13582/2021, pubblicata il 17 agosto 2021.

La vicenda
La lite nasce dall'azione promossa da alcuni condòmini i quali convenivano in giudizio il condominio chiedendo al Tribunale che venisse annullata una delibera relativamente ai punti all'ordine del giorno con i quali l'assemblea aveva approvato il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo con i relativi stati di ripartizione. I condòmini deducevano l'illegittimità dei punti impugnati in quanto i bilanci erano stati approvati in palese violazione del disposto dell'articolo 1130 bis del Codice civile.

Secondo tale norma, introdotta con la legge di riforma del condominio (220/2012), il rendiconto condominiale deve contenere le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Esso è composto di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.

Il bilancio viziato
In particolare, i condòmini lamentavano il fatto che i bilanci presentavano una serie di vizi ed irregolarità in quanto, da un confronto con i documenti giustificativi forniti dall'amministratore, essi erano stati redatti senza rispettare il principio di cassa, non vi era corrispondenza tra le voci di entrata e quelle di uscita ed erano state duplicate alcune voci di spesa, con conseguente impossibilità di procedere alla ricostruzione contabile della gestione. Il condominio, nel costituirsi in giudizio, si difendeva deducendo la correttezza della delibera impugnata e nel chiedere il rigetto della domanda dei condòmini, contestava la ricostruzione dei fatti di causa come da questi ultimi rappresentati.

All'esito della consulenza tecnica d'ufficio, che era stata disposta al fine di ricostruire la regolarità dei bilanci impugnati, il Tribunale ha ritenuto fondate le contestazioni dei condòmini, annullando la delibera nella parte relativa ai punti dell'ordine del giorno impugnati, in quanto sia il consuntivo sia il preventivo presentavano diverse criticità.

Le criticità rilevate
Il consuntivo era privo del registro di contabilità e della relazione di gestione, e non vi era corrispondenza tra i saldi contabili indicati nello stato patrimoniale e quelli indicati nel rendiconto. Di conseguenza, le suddette criticità, ha osservato il giudicante, non consentivano ai condòmini di verificare l'esatto criterio di attribuzione delle spese che era stato adottato. Il preventivo, era stato anch'esso redatto irregolarmente, non avendo rispettato i criteri di trasparenza, correttezza e veridicità. Anche se il preventivo di spesa, a differenza del conto consuntivo, ha un valore rilevante ma non imprescindibile nella gestione condominiale, ha concluso il giudice capitolino, esso, al fine di evitare di creare confusione nei condòmini e consentire a questi ultimi di effettuare le opportune verifiche deve essere redatto nel rispetto dei suddetti criteri.

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