Condominio

Anche senza sforamenti comprovati, il sindaco può imporre la chiusura anticipata del bar rumoroso

L’urgenza dell’atto non deve essere necessariamente provata da rilievi specifici dell’Arpa, bastano le ripetute segnalazioni dei condòmini

di Annarita D’Ambrosio

Se il bar disturba i condòmini, è pienamente legittimo il provvedimento del sindaco che, per preservare la pubblica quiete, dispone l'anticipazione dell'orario di chiusura serale, pur compromettendo in parte i profitti del gestore. Non necessaria neppure una apposita rilevazione Arpa qualora gli assembramenti e le richieste di intervento dei residenti siano reiterati.

I fatti
La vicenda che arriva da Settimo Torinese, era iniziata nel 2015 e si è conclusa con la pronuncia del Tar Piemonte 00802/2021 solo il 2 agosto di quest'anno , riconoscendo – come detto – piena legittimità all'ordinanza del sindaco ed inserendosi perciò a pieno titolo nel dibattito in corso sulla cosiddetta malamovida. A rivolgersi al Tribunale amministrativo regionale era stato il titolare di un bar di Settimo Torinese, a cui con ordinanza sindacale era stata imposta la chiusura alle ore 24,00 anzichè le 02,00 nei giorni venerdì e sabato ed alle ore 23,00 anzichè le 02,00 negli altri giorni della settimana.

Il titolare chiedeva il risarcimento per i mancati incassi ed i danni morali, conseguenza della cattiva pubblicità resa ai suoi danni. A seguito dell'esposto di alcuni abitanti di un vicino condominio, l'Arpa nel 2015 aveva effettuato rilievi acustici dai quali era emerso che effettivamente si registrava il superamento del livello differenziale di immissione stabilito dalla normativa vigente e, tuttavia, l'unico rumore, proveniente dal locale – scriveva - idoneo a provocarlo, era quello prodotto dall'azionamento delle serrande motorizzate a servizio dell'esercizio. Effettuati i dovuti controlli pertanto il gestore riteneva di aver adempiuto ai suoi obblighi, successivamente però gli stessi condòmini avevano più volte chiesto ed ottenuto, soprattutto nel periodo estivo, interventi di Carabinieri e Forze dell'Ordine per porre fine agli schiamazzi degli avventori del locale che stazionavano all'esterno, disturbando la quiete ed impedendo il riposo notturno.

Le ragioni del Sindaco
Richiamava l'urgenza del provvedimento il Comune di Settimo Torinese precisando di aver agito nel rispetto dell'articolo 54, comma 6 Tuel, il Testo unico degli locali, secondo cui il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici quando ricorrano particolari necessità. Nonostante il bar nelle more del giudizio avesse chiuso i battenti, restava in piedi la richiesta di risarcimento del gestore e pertanto il Collegio si è pronunciato il 2 agosto 2021 sulla legittimità dell'atto impugnato.

Conclusioni
Respinto il ricorso del titolare del bar, il Tar ritiene che l''atto impugnato vada qualificato come ordinanza contingibile ed urgente, che trova base giuridica negli articoli 50 e 54 del Dlgs 267/2000, che è espressione di un potere “atipico” del sindaco. Pertanto i giudici amministrativi scrivono che «nel caso di specie l’urgenza è stata ritenuta integrata dalla reiterazione degli assembramenti, esterni al bar, all'origine degli schiamazzi che, in via di fatto, cioè a prescindere dal superamento dei limiti acustici, disturbavano il riposo dei residenti». Perciò «quanto alla circostanza che secondo i rilievi di Arpa il vociferare degli avventori all'esterno del locale non avrebbe indotto il superamento dei limiti acustici, il Collegio osserva che si tratta di rilievo non dirimente».

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