L'esperto rispondeCondominio

Vale la data di pagamento anche per il bonus facciate

Si stanno eseguendo lavori con sconto in fattura per facciate (bonus facciate 90%) e tetto (bonus casa 50%) in un fabbricato che, presumibilmente, al 31.12.2021 non avrà ancora completato le lavorazioni previste. E’ possibile pagare ed effettuare la relativa trasmissione telematica per la cessione del credito entro il 31.12.2021, usufruendo pertanto dei benefici fiscali del 90% e del 50% con relativo sconto in fattura anche per le lavorazioni residuali ancora in corso ? E ciò, anche nel caso il prossimo anno non fosse rinnovato il bonus facciate 90%? Per l’applicazione del 50% in passato si è sempre fatto riferimento alla “data di pagamento”, per il 90% non mi risulta nulla, ma tale riferimento è valido anche per lo Sconto in fattura ?

di Rosario Dolce

La domanda

Si stanno eseguendo lavori con sconto in fattura per facciate (bonus facciate 90%) e tetto (bonus casa 50%) in un fabbricato che, presumibilmente, al 31.12.2021 non avrà ancora completato le lavorazioni previste. E’ possibile pagare ed effettuare la relativa trasmissione telematica per la cessione del credito entro il 31.12.2021, usufruendo pertanto dei benefici fiscali del 90% e del 50% con relativo sconto in fattura anche per le lavorazioni residuali ancora in corso ? E ciò, anche nel caso il prossimo anno non fosse rinnovato il bonus facciate 90%? Per l’applicazione del 50% in passato si è sempre fatto riferimento alla “data di pagamento”, per il 90% non mi risulta nulla, ma tale riferimento è valido anche per lo Sconto in fattura ?

A cura di Smart24 Condominio

In base all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che sostengono spese per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: - per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari - per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Gli interventi ammessi al “bonus facciate” possono rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l'involucro (già agevolabili secondo le disposizioni contenute nell'articolo 14 del decreto legge n. 63/2013) o tra quelli di recupero del patrimonio edilizio (richiamati all'articolo 16 dello stesso decreto).

In considerazione della possibile sovrapposizione, il contribuente può avvalersi, per le stesse spese, di una sola detrazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti per l'agevolazione scelta. Ciò opportunamente premesso, venendo alla domanda del lettore, possiamo provare a rispondere affermando che la lettera della norma fa riferimento alla spesa affrontata (o meglio sostenuta) nel periodo temporale in disamina e non menziona, invece, lo stato di avanzamento dei lavori, o meglio la relativa conclusione; per cui, ipotizzando a priori un cronoprogramma delle opere, già in sede negoziale, il condominio (id est, i condòmini) potrebbe convenire, a seconda dei casi, con l'appaltatore anche il “possibile” sforamento del termine del 31 dicembre 2021 per la conclusione dei lavori, qui parimenti riportando la condizione però che le fatture e i bonifici dei pagamenti interessati agli interventi di cui trattasi, siano effettuati entro il termine di legge previsto dalla misura fiscale in disamina.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©