Condominio

Tar Brescia: il Comune è tenuto a pronunciarsi in merito all’abuso segnalato dal condomino confinante

Quest’ultimo gode di una legittimità rafforzata in quanto subisce «gli effetti nocivi immediati e diretti dell’eventuale illecito edilizio»

di Annarita D’Ambrosio

Il Comune in caso di abusi in abitazioni private che hanno ripercussioni sull’edificio intero deve autorizzare l’accesso agli atti del condomino che ne faccia richiesta ed è altresì tenuto a pronunciarsi espressamente sull’entità degli abusi stessi . È la conclusione cui giunge la pronuncia del Tar Brescia numero 00714/2021 del 30 luglio scorso.

I fatti
A rivolgersi al Tribunale amministrativo il proprietario di una unità immobiliare sita al piano terra di un condominio e confinante con altro appartamento all’interno del quale la nuova proprietaria aveva effettuato radicali lavori interni. A conclusione degli stessi, il ricorrente lamentava la modifica dell'aspetto estetico del condominio, nonché l'aumento consistente delle immissioni rumorose nel proprio appartamento con conseguente impossibilità di godimento del riposo notturno e disturbo della propria attività lavorativa. Ciò era conseguenza del fatto che l'area originariamente abitabile era stata trasformata in un'unica zona soggiorno-cucina, tramite abbattimento di tutte le tramezze interne, e l'interrato era diventato una camera da letto con annesso bagno.

Assumendo che le modifiche eseguite avrebbero inciso sul carico urbanistico dell'immobile e sulla capacità insediativa dell'appartamento, ripercuotendosi sulle modalità di utilizzo delle parti comuni, il condomino richiedeva perciò al Comune l'accesso agli atti della pratica edilizia in questione segnalando all'Amministrazione comunale e alla competente Soprintendenza le difformità delle opere e delle destinazioni d'uso realizzate rispetto ai titoli edilizi e paesaggistici rilasciati, chiedendo conseguentemente di assumere i provvedimenti ripristinatori e sanzionatori. Non risultava - segnalava il condomino - alcuna pratica di agibilità, pertanto al Comune si chiedeva di intervenire per inibire al proprietario l'utilizzo di un immobile inagibile e in contrasto con i requisiti igienico sanitari vigenti.

La decisione
Il Tar Brescia richiamando la pronuncia 183 del Consiglio di Stato del 9 gennaio 2020 conferma che «l'obbligo (del Comune) di provvedere sulle istanze dei privati sussiste anche in ipotesi nelle quali si evidenzino specifiche ragioni di giustizia ed equità che impongano l'adozione di un provvedimento ovvero tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione».

Dunque, anche in relazione ai fatti esposti e al correlativo interesse del ricorrente, non c’è dubbio che il Comune fosse tenuto a dare esito alla richiesta, consegnando la documentazione richiesta. Questo in considerazione anche del fatto che secondo giurisprudenza costante gode di una legittimazione differenziata rispetto alla collettività l’istanza di repressione di abusi edilizi su area confinante, formulata dal vicino, che subisce evidentemente «gli effetti nocivi immediati e diretti dell’eventuale illecito edilizio non represso».

Conclusioni
Nonostante la proprietaria avesse ottenuto ad aprile 2021 dalla Soprintendenza il nulla osta paesaggistico sul progetto presentato, desta quindi perplessità - secondo il Tar lombardo, sezione di Brescia - la tesi secondo cui «i lavori eseguiti sull’immobile in oggetto non hanno modificato la superficie utile abitabile e la destinazione d’uso dei locali».Non si comprenderebbe, infatti, allora la necessità di creazione, in un immobile di assai modeste dimensioni, di un secondo bagno della cui altezza, oltretutto, appare tra l’altro necessario verificare la compatibilità con il Dm 5 luglio 1975. Accogliendo il ricorso, il Tar rimette all'amministrazione la necessità di pronunciarsi espressamente sull'eventuale incremento dei volumi abitabili e sulla consequenziale mutazione del carico urbanistico e della capacità insediativa originari, nonché sulla complessiva agibilità dei locali.

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