Condominio

Legittima la delibera che invita il condomino a rielaborare il progetto fotovoltaico

Il diritto di installare i pannelli sul lastrico solare non è soggetto ad autorizzazione assembleare ma non deve confliggere con gli interessi degli altri condòmini

di Fulvio Pironti

È legittima la delibera assembleare che richieda al condomino interessato dalla installazione di un impianto fotovoltaico la rielaborazione del progetto in modo da garantire il pari uso del lastrico solare consentendo agli altri condòmini di praticare analoghe iniziative. Lo afferma il Tribunale di Roma (V Sezione civile) il quale, con sentenza pubblicata il 24 agosto 2021, ha analizzato la questione dei pannelli fotovoltaici soffermandosi sulle delicate intersezioni con i beni comuni. La tematica, riguardando gli innovativi sistemi per generare energia rinnovabile, è attuale e di rilevante interesse.

La vicenda
Un condomino impugnava dinnanzi al tribunale capitolino la delibera assemblea evidenziando di non essere stato autorizzato ad installare sul torrino condominiale (adibito peraltro alla installazione delle antenne televisive) l'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la nullità e/o annullabilità della delibera assembleare. Rappresentava di aver notiziato l'amministratore della volontà di installare pannelli fotovoltaici sulla copertura terminale dell'edificio e di avergli trasmesso il disegno e pianta planimetrica con l'indicazione del sito in cui allocare l'impianto.

Il condominio contrastava la domanda rilevando che il progetto esaminato dall'assemblea impediva l'utilizzazione dello spazio ai restanti condòmini qualora avessero successivamente deciso di installare impianti fotovoltaici. Il mancato avallo era giustificato dal fatto che l'impianto progettato prevedeva una considerevole occupazione del torrino su cui, come detto, vi erano le antenne televisive. Ciò avrebbe precluso l'accesso alle stesse per consentire eventuali manutenzioni. Sottolineava, inoltre, che il regolamento di condominio prevedeva l'utilizzo del lastrico solare come stenditoio, perciò il posizionamento dei pannelli avrebbe immutato la sua destinazione d'uso. Concludeva, pertanto, per il rigetto delle avverse pretese.

L'amministratore adunava l'assemblea (disertata dall'impugnante) e la stessa, dopo aver visionato la richiesta e l'allegato carteggio, deliberava all'unanimità di invitare il condomino a rielaborare il progetto in quanto l'opera, come prospettata, avrebbe impedito o quantomeno reso difficoltosa l'installazione di ulteriori e distinti impianti fotovoltaici. Noncurante della prescrizione assembleare, l'impugnante tentava di dar corso all'opera; tuttavia l'amministratore ostacolava l'esecuzione negando l'accesso alle maestranze. Ritenendo la delibera affetta da nullità, il condomino proponeva l‘impugnazione assumendo di essere stato leso nel diritto di installazione dei pannelli fotovoltaici sulle parti comuni dell'edificio. Precisava, inoltre, che i lavori non erano condizionati ad alcuna autorizzazione assembleare.

La decisione
Il decidente capitolino preliminarmente osserva che la delibera non ha negato il diritto alla installazione dei pannelli fotovoltaici per cui l'impugnante sarebbe carente dell'interesse ad agire non essendo la decisione assembleare idonea ad essere invalidata. L'interessante e argomentata pronuncia esordisce ponendo un interrogativo: se il deliberato debba intendersi inibitorio per l'istallazione dell'impianto fotovoltaico richiesto o se la delibera di diniego sia stata adottata in conformità ai dettami normativi (articoli 1102, 1122 bis Codice civile).Ebbene, l'assemblea può prescrivere «adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio» e, «provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto».

In realtà, l'articolo 1122 bis Codice civile non deroga all'articolo 1102 Codice civile, ma integra una ipotesi applicativa. Il giudicante richiama la giurisprudenza secondo cui è data al condomino «la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri» (Cassazione 21256/2009) in modo tale da preservare e tutelare «il potenziale pari uso della cosa da parte degli altri partecipanti» (Cassazione 7044/2004).

Il tribunale chiarisce che è sufficiente che gli altri partecipanti siano in grado di poter soddisfare, anche solo potenzialmente, le loro esigenze. Precisa, altresì, che «occorre considerare le effettive esigenze di utilizzo del bene da parte degli altri condòmini e, quindi, solo qualora risulti accertato che essi non hanno alcuna contingente necessità di utilizzo di detto bene, l'uso del singolo condomino non può ritenersi illegittimo». Ne consegue che «il singolo condomino che intende installare un impianto fotovoltaico sul tetto o lastrico comune dovrà comunque rispettare il principio stabilito dall'articolo 1102 Codice civile per cui non può alterare la destinazione della cosa comune e deve consentire un uso paritetico agli altri condomini del bene comune».

Impianto fotovoltaico e regolamento
L'installazione dell'impianto fotovoltaico individuale sul lastrico solare deve osservare le clausole regolamentari le quali disciplinano svariati usi. Essendo, nel caso di specie, detta copertura utilizzata anche a stenditoio, non può compromettersi la destinazione. In buona sostanza, il diritto di allocare pannelli fotovoltaici sul lastrico solare non è assoluto né esclusivo, ma deve contemperarsi con i plurimi interessi degli altri condòmini.Il condomino impugnante ha manifestato all'amministratore la volontà di installare i pannelli fotovoltaici sul torrino dell'edificio. Tuttavia, non ha accluso alla richiesta una perizia tecnica, ma si è limitato a produrre una planimetria attestante l'ubicazione della posa in opera dei pannelli.

L'assemblea, dal suo canto, non ha mai negato l'installazione dell'impianto, ma ha solo evidenziato che il progetto pregiudica il pari uso dello spazio comune perché non consente che analoghe iniziative possano essere intraprese dai restanti condòmini. Per tale motivo ha invitato il condomino a valutare ipotesi alternative e a rielaborare la proposta per adeguarla al rispetto della corretta ripartizione dell'uso del lastrico solare e delle altre superfici condominiali rispettando quanto previsto dalla normativa. Ciò in quanto il progetto, prevedendo l'occupazione stabile e pressoché totale dello spazio comune (torrino), ostacola il diritto degli altri condòmini al pari uso.

Rileva, inoltre, che la delibera assembleare è stata presa sulla base dello stringato carteggio (planimetria e disegni) trasmessa all'amministratore. Infatti, difetta l'allegazione di un progetto tecnico corredato delle indicazioni sulla realizzazione dei lavori che dia conto delle dimensioni dei pannelli, del peso e dei materiali. In estrema sintesi, l'assemblea non è stata posta in condizione di valutare il rispetto delle limitazioni prescritte dall'articolo 1102 Codice civile (sicurezza e decoro dell'edificio). L'assemblea non ha negato l'autorizzazione essendosi limitata a chiedere all'interessato di rielaborare un progetto maggiormente adeguato. Soggiunge il decidente che «l'articolo 1122 bis Codice civile, se da un lato concede la possibilità al condomino di installare pannelli fotovoltaici senza la necessità di ottenere il preventivo consenso dell'assemblea, impone però di fornire all'assemblea tutti gli elementi di conoscenza necessari per valutare la fattibilità dell'opera e la conformità all'articolo 1120 Codice civile». In conclusione, l'impugnazione è stata rigettata perché la delibera, in quanto assunta nel rispetto dei princìpi normativi, è esente da vizi.

Considerazioni conclusive
Val la pena rammentare, sia pure brevemente, l'inquadramento giuridico che orbita attorno alla questione degli impianti fotovoltaici individuali. L'articolo 1122 bis, comma 2, Codice civile, disposizione introdotta dalla riforma del condominio, concede ad ogni condomino la facoltà di installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili «sul lastrico solare» e «su ogni altra idonea superficie comune». Tale facoltà comporta che il condomino interessato, nel caso in cui sia necessario apportare modifiche alle parti comuni, comunichi all’amministratore le modalità esecutive dell'intervento.

La norma non attribuisce poteri limitativi all’assemblea qualora un condomino assuma l'iniziativa di installare su parti comuni pannelli fotovoltaici per la produzione di energia sfruttando fonti rinnovabili. Perciò l'assemblea non può vietare al condomino l'installazione di un impianto fotovoltaico. L'eventuale diniego opposto esorbita dalle prerogative assembleari per cui il deliberato sarebbe inficiato da nullità in quanto viola l'articolo 1122 bis, comma 2, Codice civile, disposto volto ad agevolare l'installazione dei pannelli fotovoltaici.

Nessun potere assembleare autorizzativo
L'assemblea che nega il nullaosta alla realizzazione dell'opera, lede, come detto, le facoltà previste dagli articoli 1102 e 1122 bis Codice civile ed esercita una facoltà non prevista da alcuna norma. Infatti, a) l’articolo 1122 bis Codice civile è norma speciale; b) conseguentemente, all’assemblea non compete alcun potere autorizzativo sulla installazione dell'impianto fotovoltaico ad uso individuale; c) compete all'organo assembleare solo il potere di disciplinare tale utilizzo; d) qualora le delibere vietino l’uso individuale andranno considerate viziate da nullità.

Si ritiene applicabile l'articolo 1102 Codice civile in forza del quale ciascun partecipante ha facoltà di servirsi della cosa comune sempreché non alteri la destinazione e non impedisca il paritetico uso ai restanti condòmini (in tali sensi, Tribunale di Milano 2 marzo 2021, numero 1822, Tribunale di Milano 7 ottobre 2014, numero 11707). Più specificamente, è data ai condòmini la possibilità di installare sulle parti comuni impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singoli immobili ricadenti nei condomìni senza necessità di dover ottenere il preventivo assenso assembleare essendo sufficiente fornire al condominio il progetto impiantistico perché possa valutarne la fattibilità.

Disciplina dell'uso del bene comune
Va rimarcato l'accento sul fatto che l’assemblea se, da un canto, non esprime valenza autorizzativa dell’opera dovendo limitarsi a disciplinare l’uso dei beni comuni, dall'altro, è titolata a prescrivere adeguate modalità alternative di esecuzione delle opere o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, sicurezza o decoro architettonico dell'edificio; a richiesta degli interessati, ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto; subordinare l’esecuzione alla prestazione di idonea garanzia per eventuali danni. L'esercizio delle rassegnate facoltà andrà deliberato con il voto della maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi delle carature millesimali (articolo 1136, comma 5, Codice civile).

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