Condominio

Caduta in condominio, nessun risarcimento senza prova del nesso causale

Va data adeguata prova del nesso tra la caduta e il pavimento antistante l’ascensore con chiazze di sostanze oleose

di Fulvio Pironti

Nessun risarcimento spetta al danneggiato che non fornisce adeguata prova del nesso di causalità fra la caduta e il pavimento antistante il vano cabinato dell'ascensore sul quale giacevano chiazze di sostanze oleose. Ad affermarlo è il Tribunale di Castrovillari che, con sentenza pubblicata il 5 agosto 2021, ritenendo insufficiente la prova offerta relativamente alla dinamica del sinistro, ha rigettato la domanda e quindi escluso la responsabilità custodiale in capo al condominio prevista dall'articolo 2051 Codice civile. Scivolando sul liquido oleoso, un visitatore era caduto a terra riportando consistenti lesioni a un dito. Il danneggiato ascriveva la responsabilità della causazione del sinistro al condominio al quale chiedeva il risarcimento dei danni subiti.

Il caso fortuito
Il condominio, costituitosi, invocava preliminarmente la chiamata in causa della compagnia assicuratrice e nel merito contestava la domanda rilevando che la caduta era riconducibile al caso fortuito o a responsabilità esclusiva del danneggiato. In via subordinata, chiedeva di essere manlevato dall'assicurazione dal pagamento di quanto sarebbe stato riconosciuto al danneggiato.

Secondo il decidente, la responsabilità da custodia trova applicazione soltanto quando il danno sia stato arrecato dal dinamismo intrinseco della cosa o da un agente dannoso in essa insorto restando esclusa nelle ipotesi in cui abbia avuto un ruolo inerte e passivo nella produzione causale del danno, com'è nel caso di cadute o scivolate sui pavimenti o scale.

La testimonianza
L'unica prova testimoniale a favore del danneggiato non è risultata convincente su circostanze specifiche e rilevanti. Persino alcuni importanti particolari sono rimati sguarniti di prova in quanto non è stato possibile accertare la natura, l'estensione e la collocazione della sostanza oleosa che ha causato la caduta. Essendo deficitaria la prova del nesso di causalità, il danneggiato non ha assolto all'onere probatorio per cui il custode è andato esente dalla responsabilità custodiale.

Il fatto del terzo
Rileva, inoltre, il giudicante castrovillarese che il pavimento antistante l'ascensore è privo di dinamismo proprio. Ciò comporta che la caduta è dipesa dall’intervento di fattore estrinseco che presuppone l’opera dell’uomo (nel caso di specie, di un condomino o di un terzo che abbia perduto il liquido). È l'esistenza di un fatto estraneo alla custodia del condominio, consistente nel fatto del terzo, che ha causato lo spargimento del liquido oleoso. La pericolosità discende da un fattore esterno alla relazione proprietario-bene custodito per cui non era conoscibile né tempestivamente rimuovibile. Né, inoltre, era esigibile dal condominio una permanente verifica tesa a prevenire ed eliminare la fonte di pericolo. Alla luce di tali motivi, il tribunale ha escluso ogni imputabilità e addebito al condominio.

Il fatto del terzo integra gli estremi del caso fortuito ed esclude la responsabilità del custode. Infatti, il caso fortuito, idoneo ad esonerare il custode dalla responsabilità custodiale, può scaturire, come è si è verificato nel caso di specie, anche dalla condotta del terzo (condomino o terzo che abbia perso il liquido). Rientrante nella sfera di altro soggetto, ovvero il terzo, incide sulla concatenazione causale degli eventi inserendosi come fatto estraneo alla sfera del custode. Il fatto del terzo è, quindi, una circostanza liberatoria per il custode.La responsabilità da custodia è esclusa dall'accertamento positivo che il danno sia stato causato dal fatto del terzo il quale ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Non necessita l'individuazione del terzo che avrebbe, con la sua azione, determinato l'evento dannoso: il custode può esonerarsi da responsabilità qualora dimostri l'intervento del terzo ed abbia assunto i contorni di un fatto imprevedibile, autonomo ed eccezionale.

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