Condominio

Inammissibile l’impugnativa dell'usufruttuario per omessa convocazione del nudo proprietario

di Fulvio Pironti

L'usufruttuario non è legittimato ad impugnare la delibera assembleare rilevando il vizio di annullabilità per l'omessa convocazione del nudo proprietario. E' questo l'interessante principio reso dalla Corte di Appello di Catanzaro con sentenza pubblicata il 13 agosto 2021.

L'usufruttuario di un compendio immobiliare impugnava la delibera assembleare ritenendola annullabile poiché il nudo proprietario non era stato convocato. Sosteneva che la convocazione di quest'ultimo era necessaria in quanto la discussione dell'assemblea verteva sulla realizzazione di manutenzioni straordinarie. Il condominio, costituitosi, eccepiva il difetto di legittimazione in capo all'usufruttuario a poter impugnare osservando che non era titolato ad intervenire e tantomeno votare in una assemblea la cui finalità mirava all'approvazione di lavori manutentivi straordinari (il diritto di essere convocato, intervenire e votare spetta, per l'ordinaria amministrazione, all'usufruttuario, e, per la straordinaria manutenzione, al nudo proprietario).

Il Tribunale di Cosenza respingeva l'impugnazione dichiarandola inammissibile in quanto l'usufruttuario era privo della titolarità del rapporto dedotto in causa. Avverso tale decisione, proponeva appello. La Corte d'Appello di Catanzaro rigettava il gravame confermando la decisione di primo grado.

Nessuna censura
La motivazione Per la Corte d'Appello di Catanzaro nessuna censura può essere imputata al tribunale cosentino. Premette che l'articolo 67, comma 3, Disposizioni attuazione codice civile sancisce che «l'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni».

La giurisprudenza scaturita da tale disposto ha evidenziato che nelle assemblee il soggetto legittimato ad intervenirvi e poter votare è, nel caso in cui l'oggetto posto in discussione riguardi opere manutentive straordinarie, solo il nudo proprietario. Esclude, perciò, che l'usufruttuario debba essere convocato per tali oggetti e possa impugnare i deliberati.

Richiama, poi, a sostegno della linea motivazionale, due eloquenti pronunce della Cassazione: la prima, chiarisce che «all'assemblea che intenda deliberare l'approvazione del preventivo di spesa per il rifacimento della facciata condominiale deve essere convocato il nudo proprietario, trattandosi di opere di manutenzione straordinaria» (n. 16774/2013); la seconda, precisa che «il nudo proprietario deve essere chiamato a partecipare alle assemblee condominiali indette per deliberare su innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria; se, invece, si tratta di affari di ordinaria amministrazione o di godimento delle cose e dei servizi comuni, deve essere dato avviso all'usufruttuario il quale non può dare validamente il suo voto su materia riservata al nudo proprietario» (n. 10/1969).Soggiunge che nelle materie riservate al nudo proprietario, l'usufruttuario non detiene alcun diritto (non può intervenire in assemblea e tantomeno votare).

Proprio perché l'usufruttuario non ha titolo a poter concorrere alla votazione, non deve essere convocato alle assemblee il cui ordine del giorno preveda la discussione di manutenzioni straordinarie. Legittimazione a far valere il vizio di omessa convocazioneIl punto saliente della parte motiva è il seguente: l'usufruttuario non era legittimato ad impugnare la delibera sollevando il vizio formale di omessa convocazione del nudo proprietario.

Infatti, la giurisprudenza di legittimità, sia pure con riferimento al condomino, è costante nell'asserire che l'assente all'assemblea non può invalidare la deliberazione in presenza della omessa convocazione di altro condomino poiché trattasi di vizio che si riverbera nell'altrui sfera giuridica (Cassazione n. 9082/2014). Consegue che la legittimazione ad esperire l'azione di annullamento spetta soltanto al singolo pretermesso (Cass. n. 6735/2020).

Sulla base di tali precedenti, la Corte catanzarese, adattandoli analogicamente all'usufruttuario, ha concluso che egli non ha titolo ad impugnare la delibera per far valere il vizio di annullabilità da omessa convocazione del nudo proprietario.Inserendosi nel solco tracciato, recentemente la Cassazione (n. 10071/2020) ha ribadito che solo il condomino pretermesso è legittimato ad impugnare. L'omessa convocazione integra un vizio procedimentale afferente alla sfera di interesse del soggetto non convocato. Pertanto, la delibera assembleare adottata in difetto di convocazione di uno o più condòmini è annullabile per cui il diritto ad impugnare è di esclusiva pertinenza del condomino pretermesso.

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