Condominio

La visione dei documenti contabili non può essere rifiutata con la scusa dello stato di emergenza

È corretto che l'amministratore di condominio faccia riferimento al perdurare dello “stato di emergenza” per non concedere la visione dei documenti quali quelli previsti dall'articolo 1130-bis del Codice civile? Quali sarebbero norme di riferimento? Esiste documentazione legale sul punto? Cosa fare?

di Rosario Dolce

A cura di Smart24 Condominio

Non è corretto, affatto. La disposizione richiamata dal lettore è l'articolo 63-bis, comma 1, del Decreto-legge 104/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020, la quale dispone che: “Il termine di cui al numero 10) dell’articolo 1130 del codice civile è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020.”.

Ora, il nuovo decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e verrà presentato successivamente alle Camere per la sua conversione in legge, proroga lo stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid – 19 fino al 31 dicembre 2021. Pertanto, i centottanta giorni stabiliti dal predetto articolo, inizieranno a decorrere dalla fine dell'emergenza sanitaria, quindi, ad oggi, salvo ulteriori proroghe, il rendiconto condominiale (2020) andrà presentato entro il 30 giugno 2022.

Ciò premesso, la visione dei giustificativi contabili non è stata sospesa. Anzi, il diritto del condòmino a prenderne visione è intangibile, per come positivizzato dall'articolo 1129, secondo comma codice civile (per cui l'amministratore, già all'atto della nomina, deve indicare i giorni e le ore in cui ciascun interessato, previa richiesta, può prendere gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso, copia della documentazione).

Non solo. Nel caso in cui l'amministratore rifiuti, senza darne giustificazione alcuna, di accogliere la richiesta di esibizione dei documenti contabili lo stesso potrebbe essere passibile anche di un'azione per la revoca del mandato. Quindi, si suggerisce al lettore di formalizzare una richiesta per chiedere di prendere visione della documentazione di relativo interesse (ad esempio, del registro di contabilità per l'esercizio 2020 di cui all'articolo 1130 nr 6) e attendere il riscontro del proprio mandante, ricorrendo ad un legale nel caso in cui l'istanza non venisse evasa.

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