Condominio

Barriere architettoniche, il 110% spetta anche se non ci sono disabili

Non è necessaria la presenza nel condominio o nella singola unità immobiliare di persone di età superiore a 65 anni

di Luca De Stefani

Per beneficiare del superbonus del 110% per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, trainati alternativamente dal super ecobonus o dal super sismabonus, non è necessaria la presenza nel condominio o nella singola unità immobiliare di persone di età superiore a 65 anni. La conferma è contenuta nella risposta delle Entrate 455 all’interpello di un contribuente. Le Entrate, pertanto, confermano, anche per gli interventi trainati dal super sismabonus, la propria posizione contenuta nella risposta all'interrogazione parlamentare 29 aprile 2021, n. 5-05839, relativa agli interventi trainati dal super ecobonus, risolvendo le perplessità contenute nelle “Note di lettura” al decreto semplificazioni 2021 (pagina 70), che denunciavano la riproposizione anche per i primi interventi dell'infelice formulazione normativa che aveva interessato i secondi («anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni»), nonostante si fosse già a conoscenza della posizione delle Entrate contenuta nella suddetta interrogazione parlamentare.

Dal 1° gennaio 2021, anche gli interventi indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir, tra i quali vi rientrano quelli «finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche», possono essere agevolati con il super ecobonus del 110%, come interventi trainati, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi «trainanti» dell’ecobonus. La detrazione del 110% si applica, dal 1° giugno 2021, anche se questi interventi sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi del super sismabonus al 110% (anche super sismabonus acquisti).

In entrambi i casi, per essere agevolati, questi interventi devono presentare le caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 236/89.

Il limite dei 65 anni

Sia la norma che consente il traino grazie al super ecobonus che quella che lo consente grazie al super sismabonus prevedono che l’estensione a questi interventi spetti «anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni» (articolo 119, commi 2 e 4 del Dl 34/2020). Con una precisazione, però:

- non introduce una condizione soggettiva dei contribuenti agevolati al 110%;

- non condiziona il super bonus alla presenza di un condòmino o di un inquilino con disabilità o di età superiore a sessantacinque anni.

Ciò, in sintonia con la detrazione ordinaria del 50% per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, la quale spetta anche se gli interventi vengono effettuati «in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori» (circolare 8 luglio 2020, n. 19/E).

La conferma di questa interpretazione, applicabile anche ai fini del super bonus del 110%, è contenuta anche:

- nella risposta all’interrogazione parlamentare 29 aprile 2021, n. 5-05839, per la quale è «irrilevante, ai fini dell’applicazione del beneficio», la presenza nell’edificio di «persone di età superiore a sessantacinque anni»;

- sempre nella risposta n. 455/2021, secondo la quale l’estensione interpretazione alla detrazione del 110% deriva dal fatto che l’articolo 119, comma 2, del Dl 34/2020, richiama esplicitamente gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir. Pertanto, tutti i condòmini e «non solo» quelli di età superiore ai 65 anni possono usufruire della detrazione per i lavori.

Il limite di spesa

Secondo la risposta n. 455/2021 la detrazione del 110% per gli interventi indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir deve essere calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a 96mila euro per le spese sostenute nel 2021 e di 48mila per quelle del 2022, salvo future proroghe; pertanto, la detrazione massima è di 105.600 euro per il 2021 e di 52.800 euro per il 2022 (si veda l’articolo 119, comma 10-bis, del Dl 34/2020, per i limiti di spesa di Onlus, Odv e Aps). Non dovrebbe trattarsi di un nuovo plafond di spesa rispetto a quello dell'articolo 16-bis del Tuir, anche se sarebbe auspicabile una conferma.

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