Condominio

Raccomandata «rifiutata», la convocazione è valida

Se la raccomandata A/R con cui si convoca un condomino riporta la dicitura “rifiutato” si presume che sia entrata nella sua sfera di conoscibilità

di Selene Pascasi

Se la raccomandata con ricevuta di ritorno con cui si convoca un condomino riporta la dicitura “rifiutato” si presume che sia entrata nella sua sfera di conoscibilità. Lo precisa il Tribunale di Venezia con sentenza n. 780 del 30 aprile 2021 . La citazione in causa di una Comunione Immobiliare arriva da una proprietaria intenta ad ottenere la nullità o almeno l'annullamento di due delibere, a suo avviso illegittime. Le decisioni, contesta, erano state approvate senza averla convocata e col meccanismo del silenzio-assenso. Sistema previsto nel regolamento della comunione ma in quel caso illegittimo trattandosi di delibere con oggetto multiplo e complesso.

Illegittima, di conseguenza, anche la richiesta di pagamento di circa 6500 euro, rivoltale dall'amministratore e fondata sui provvedimenti impugnati. Controparte si difende: la convocazione c'era stata, e comunque non era elemento rilevante per la validità delle delibere, ed il silenzio-assenso per la loro approvazione era criterio legittimo. Con azione riconvenzionale, quindi, insiste per la corresponsione dell'importo.

Tesi accolta dal Tribunale che boccia la pretesa della condomina. Quanto alla mancata ricezione dell'avviso di convocazione – a prescindere dall'applicabilità alla comunione multiproprietaria delle regole sulle assemblee condominiali o sulla comunione ordinaria e dall'ininfluenza dell'eventuale voto contrario dell'attrice per l'approvazione della delibera (prova di resistenza) – i documenti provavano l'avvenuta convocazione. Agli atti, infatti, era stata allegata una raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla signora e restituita con la dicitura “rifiutato”.

Da ciò, poteva dedursi che la destinataria, o persona abilitata a ricevere la comunicazione, era stata reperita all'indirizzo indicato dal mittente. In caso contrario, l'incaricato della consegna avrebbe contrassegnato un'altra casella con dicitura “irreperibile”, “sconosciuto” o “trasferito”. In sostanza, la lettera poteva dirsi entrata nella sfera di conoscibilità della proprietaria ed è noto che il rifiuto a riceverla non implica il venir meno della presunzione di conoscenza. Osservazione assorbente di ogni rilievo anche considerato che l'indirizzo di destinazione indicato sulla missiva non era luogo totalmente estraneo alla donna poiché, e lo confermava la visura camerale, era quello della precedente sede della società di cui era legale rappresentante.

Sul sistema del silenzio-assenso, poi, il Tribunale rileva che il regolamento della multiproprietà prevedeva espressamente (visto l'elevato numero dei multiproprietari dislocati in diverse città con immaginabile difficoltà di valida costituzione delle assemblee) che le deliberazioni dei multiproprietari – fallito l'iter del voto in presenza – fossero assunte per iscritto con forme idonee a consentire ai multiproprietari di esprimersi. Il tutto con precisazione che l'omessa risposta alla proposta scritta formulata dall'amministratore sugli argomenti all'ordine del giorno equivalesse ad approvazione. Peraltro, il regolamento non poneva limiti di materia o di complessità per il ricorso alla procedura deliberativa scritta mediante il meccanismo del silenzio assenso.

Ed è vero che l'ordine del giorno deve essere preciso così che ciascuno abbia un'anticipata ed esatta contezza degli argomenti su cui confrontarsi nella riunione, ma nella vicenda lo era. Le delibere, allora, erano valide ed era legittima anche la richiesta di pagamento formulata dall'amministratore poiché su di esse radicata. Ragioni sufficienti per bocciare la domanda.

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