Condominio

Annullabile il rendiconto redatto in difformità del principio contabile misto

Post riforma numerose sentenze vanno in questa direzione: si deve applicare il criterio di cassa per il registro di contabilità, il criterio di competenza per il riepilogo finanziario

di Fulvio Pironti

La sentenza del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 15 giugno 2021, offre l'occasione per esaminare la controversa tematica incentrata sulla individuazione del principio contabile da applicare al rendiconto condominiale. La questione ha generato un crescente interesse a séguito della introduzione dell'articolo 1130 bis Codice civile, introdotto in sede di riforma e che ha creato una tripartizione di indirizzi giurisprudenziali.

La motivazione
Il decidente cosentino ritiene corretta l'applicazione del criterio misto, cioè per cassa e competenza, in ragione della tipologia del documento o dell'attività contabile. Il principio di cassa - rammenta il giudicante - impone la registrazione delle sole entrate ed uscite (reali, quindi effettive) venute a determinarsi nel corso dell'esercizio finanziario. Il principio di competenza, invece, impone la registrazione delle diverse poste attive e passive nel periodo a cui si riferiscono per cui prescinde dal momento in cui si introitano le rate condominiali e si corrispondono i pagamenti dei servizi.

Soggiunge che la stesura del consuntivo deve osservare i criteri dell'articolo 2423 Codice civile, dettati in tema di bilancio societario, per il quale è prevista la predisposizione di alcuni documenti contabili (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa). L'amministratore deve rispettare i princìpi della contabilità aziendale: il registro di contabilità deve essere informato al solo criterio di cassa, mentre lo stato patrimoniale deve seguire il principio di competenza. Le stesse voci dovranno poi figurare in entrambi i documenti contabili (registro di contabilità e stato patrimoniale) con la differenziazione che, nel primo, andranno annotati i soli importi effettivamente transitati sul conto corrente condominiale, mentre, nel secondo, figureranno tutti gli importi prescindendo dal fatto che le movimentazioni si siano verificate o meno (perciò, quelli pagati ed impagati).

Secondo il decidente, la formulazione dell'introdotto articolo 1130 bis Codice civile esprime un principio contabile misto che comprende entrambi i criteri, quello di cassa e di competenza. A tal proposito, si riporta alla decisione del Tribunale di Udine (19 agosto 2019, numero 1014). In definitiva, il tribunale cosentino ha annullato la delibera approvativa del rendiconto, impugnata da due condòmini, in quanto redatto in difformità dell'evidenziato criterio misto.

L'articolo 1130 bis Codice civile
La riforma del condominio ha coniato un nuovo modello di rendiconto condominiale mediante l'introduzione dell'articolo 1130 bis Codice civile. Esso menziona i documenti contabili che costituiscono il rendiconto e detta i princìpi cui deve attenersi l'amministratore in sede redazionale. Sebbene non assoggettato ai rigori contabili dei consuntivi societari, l'introdotto disposto chiarisce che le voci in entrata ed uscita devono essere indicate in modo da consentire con immediatezza ogni verifica.

In sede di stesura del rendiconto, l'amministratore deve osservare il rispetto dei seguenti princìpi:
a) chiarezza: deve essere nitido ed accompagnato da nota sintetica che agevoli l'immediata comprensione;
b) trasparenza: deve indicare con nitidezza tutti gli elementi che riguardano la situazione patrimoniale e contabile dell'edificio;
c) veridicità: i dati riportati devono essere veritieri e riscontrabili nei documenti contabili e bancari.

Il disposto non enuncia espressamente se il rendiconto deve essere redatto osservando il principio per cassa, per competenza o misto. Nel caso in cui si rediga il rendiconto seguendo il principio per cassa, andranno indicate solo le entrate ed uscite verificatesi lungo un determinato arco temporale, con una corrispondenza fra i movimenti registrati nel consuntivo e quelli annoverati negli estratti conto. La fattura relativa ad una prestazione resa a favore di un condominio ed emessa, ad esempio, nel dicembre 2020 e saldata dall'amministratore nel gennaio 2021, non dovrà essere riportata nel rendiconto riferito all'esercizio 2020, ma in quello per l'anno 2021. Qualora, al contrario, si adotti il principio per competenza, si dovranno registrare le fatture all'atto della loro emissione indipendentemente da momento in cui vengono saldate. Ne discende che la fattura emessa nel dicembre 2020, tuttavia saldata nel gennaio 2021, dovrà essere comunque inserita, ripartita ed imputata nel consuntivo 2020.

I dubbi aperti sul principio contabile
Stante l'inadeguatezza della norma introdotta perché inespressa quanto al principio contabile da adottare, si sono originati diversi solchi giurisprudenziali: da quello che sostiene il solo principio per cassa, a quello per la sola competenza (che però include quello di cassa) e, infine, a quello misto (insieme cassa e competenza). Il criterio per cassa permette di soddisfare il requisito della immediata verifica e comprensibilità delle entrate ed uscite imposto dall'articolo 1130 bis Codice civile. Val la pena rilevare che la giurisprudenza sul tema non è pacifica e, considerato l'elevato grado di incertezza del dato normativo, è impossibile garantire il buon esito di una impugnativa di delibera approvativa del rendiconto sostenendo l'erronea applicazione di un principio contabile. In generale, la giurisprudenza è volta a ritenere che una delibera approvativa di un rendiconto condominiale difforme in tutto o in parte a quanto disposto dall'articolo 1130 bis del Codice civile, sia affetta da vizio di annullabilità.

Princìpi contabili, cassa e competenza
L'articolo 1130 bis Codice civile (rubricato sotto la dicitura «Rendiconto condominiale») sancisce che il rendiconto deve contenere «le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve» secondo modalità tali da consentire una «immediata verifica». La contabilità condominiale è tenuta solitamente con il principio di cassa e di competenza. La differenza tra i due princìpi contabili risiede nella registrazione delle spese: mentre il criterio di cassa annovera la registrazione delle entrate ed uscite soltanto qualora realmente sostenute, quello di competenza comporta l'annotazione nelle scritture solo quando siano maturate, essendo irrilevante la relativa percezione o erogazione delle somme di danaro.

Il richiamato disposto sembrerebbe indirizzato al principio per cassa. Ciò è evincibile da due obblighi ricadenti sull'amministratore: evidenziare i rapporti in corso e le questioni pendenti e rendere ai condòmini che lo richiedono i giustificativi delle spese fronteggiate.I giudici di piazza Cavour (Cassazione 9 maggio 2011, numero 10153) sostengono che risponde al principio di trasparenza contabile quello di consuntivare adottando un metodo che agevoli la verifica dei dati contenuti presenti nel rendiconto. «Il sistema che permette di raggiungere tutti questi obbiettivi è il cosiddetto principio di cassa, ossia le spese effettivamente sostenute e le entrate effettivamente riscosse».

Le pronunce di legittimità in materia
Il rendiconto redatto, quanto alle uscite, in base al principio di competenza e non, come ribadisce la giurisprudenza più accreditata, a quello di cassa (mediante il quale l'uscita si annota in base alla data dell'effettivo pagamento omettendo l'inclusione di quelle impagate) pregiudica la chiarezza del documento contabile inficiandone la relativa delibera approvativa che andrà declarata annullata. Il rendiconto non deve essere strutturato in base al principio della competenza o a quello misto (per cassa e competenza), bensì solo a quello di cassa. Ciò in quanto la giurisprudenza di legittimità (Cassazione 27639/2018) è chiara nel ribadire che «attraverso il rendiconto vengono giustificate le spese addebitate ai condòmini, ragione per cui il conto consuntivo della gestione condominiale non deve essere strutturato in base al principio della competenza, bensì a quello di cassa; l'inserimento della spesa va annotato in base alla data dell'effettivo pagamento, così come l'inserimento dell'entrata va annotato in base alla data dell'effettiva corresponsione. La mancata applicazione del criterio di cassa non rende intellegibile il bilancio e riscontrabili le voci di entrata e di spesa e le quote spettanti a ciascun condomino». Di identico parere è anche altra precedente pronuncia (Cassazione 10153/2011) secondo cui il rendiconto condominiale «soggiace al criterio di cassa».

E quelle di merito
Dello stesso avviso è il corposo e più recente solco giurisprudenziale di merito post-riforma secondo cui «la mancata applicazione del criterio di cassa è idonea ad inficiare sotto il profilo della chiarezza la situazione patrimoniale del condominio. Pertanto, laddove l'assemblea abbia approvato un consuntivo che non sia improntato a tale criterio e violi, quindi, i diritti dei condòmini lo stesso ben potrà essere dichiarato illegittimo» (Tribunale di Roma 9 aprile 2020, numero 5969, Tribunale di Roma 7 gennaio 2019, numero 246, Tribunale di Roma 25 gennaio 2019, numero 1918, Tribunale di Roma 2 ottobre 2017, numero 18593; Tribunale di Torino 22 marzo 2017, numero 1533).

A tale gruppo di pronunce si aggiungono quelle emesse nell'arco temporale pre-riforma tra cui Corte di appello di Milano 20 maggio 1992 e Tribunale di Milano 20 giugno 1992, numero 5036, secondo il quale «il conto consuntivo della gestione condominiale non deve essere strutturato in base al principio della competenza bensì a quello di cassa».

Principio contabile misto (cassa e competenza)
Talune pronunce privilegiano il criterio misto per la redazione del rendiconto. La Corte d’appello di Milano (196/2021) sostiene che il rendiconto condominiale previsto dall’articolo 1130 bis Codice civile è costituito da documenti che, per un verso, si adattano al criterio di cassa (registro contabilità) e, per altro, al criterio di competenza (riepilogo finanziario) per cui, in presenza di contabilità condominiale completa e redatta con chiarezza, è opportuno applicare un criterio misto di compilazione. Una recente sentenza della Corte d'appello di Milano (307/2020) ritiene che nessuna normativa impone all'amministratore di redigere il rendiconto secondo un criterio di cassa o di competenza, essendo unicamente necessario garantire che la tecnica redazionale sia idonea a rendere intellegibili ai condòmini le voci di entrata e di spesa e la situazione finanziaria condominiale (sulla stessa onda, Tribunale di Brescia 18 marzo 2020, numero 643).

Per rispettare la legge - ritiene la corte ambrosiana - l'amministratore dovrà adottare un criterio misto redigendo secondo un rigoroso criterio di cassa il registro di contabilità e secondo un criterio di competenza il riepilogo finanziario che dovrà necessariamente fare riferimento, oltre ai valori di cassa alla data di chiusura dell'esercizio, anche a debiti e crediti non ancora riscossi, ma esigibili (come, ad esempio, i contributi dovuti dai condòmini maturati, ma non ancora versati) ovvero ai debiti costituiti dalle fatture emesse dai fornitori del condominio e non ancora pagate. Il Tribunale di Udine (19 agosto 2019, numero 1014) opta per il criterio misto: registro di contabilità con criterio di cassa e stato patrimoniale con criterio di competenza. Per la redazione del rendiconto va preferito un criterio misto poiché con l’introduzione dell’articolo 1130 bis Codice civile non sarebbe corretto parlare di «rendiconto condominiale» bensì di «fascicolo di rendicontazione».

Ciò in quanto il rendiconto è costituito da tre documenti (registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota sintetica) e non vi è alcuna necessità di asserire che tutti debbano essere redatti secondo un unico criterio (cassa o competenza). Il registro di contabilità, costituendo una annotazione dei singoli movimenti in entrata e in uscita, deve essere improntato al criterio di cassa. Il riepilogo finanziario, ovvero il rendiconto generale, invece, poiché indica la situazione patrimoniale del condominio, cioè le attività (crediti verso condòmini, verso i fornitori, disponibilità liquide) e le passività (debiti verso condòmini, verso terzi, fondi accantonati, riserve) deve essere redatto secondo il criterio di competenza.

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