Condominio

Il comproprietario può concedere in locazione l’immobile ad un parente stretto a titolo gratuito

Il godimento esclusivo da parte del singolo comunista provoca un danno ingiusto agli altri solo se è provato il vantaggio patrimoniale ottenuto

di Rosario Dolce

La Cassazione fa il punto in ordine alla gestione di un compendio di beni immobiliari in stato di comproprietà e precisa, in assenza di un accordo formale tra i comproprietari, che l'obbligo della rendicontazione e la restituzione dei frutti di alcuni beni in uso esclusivo è subordinata alla prova del vantaggio patrimoniale conseguito da ciascuno di essi (ad esempio, documentando la sussistenza di un contratto di locazione). In quanto tale, l'assegnazione del godimento di un immobile al figlio di uno dei comunisti non determina alcun vantaggio patrimoniale degno di nota ed equivale all'utilizzo diretto che lo stesso potrebbe farne. Questo principio si trae dalla lettura della ordinanza numero 21906 del 30 luglio 2021.

Presupposti formali
Il comproprietario, il quale abbia il godimento di uno dei beni comuni senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione dell’utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili.Questi, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell’immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono, solo in mancanza di altri più idonei parametri, essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l’immobile (Cassazione 7716/1990; Cassazione 7881/2011 e Cassazione 17876/2019).

Patto tacito
Il giudice di legittimità ritiene perfettamente configurabile anche l’ipotesi che i condividenti si accordino, anche in modo tacito, per una suddivisione materiale del godimento della singola cosa comune o di più beni comuni. In questo caso – per come riferito – non si tratta naturalmente di una assegnazione definitiva che corrisponderebbe a una vera e propria divisione (Cassazione 3451/1977).In effetti, i comunisti continuano a essere titolari di tutta la cosa, o delle più cose comuni; essi si sono soltanto accordati, anche tacitamente, nel senso di rinunziare ciascuno al godimento (e, normalmente, anche ai frutti) della parte o delle cose date agli altri.

Accordi impliciti
Salvo patto contrario, e fermo restando il divieto di mutamento di destinazione, la suddivisione materiale nei termini sopra indicati include la possibilità del compartecipe di ammettere anche altri al godimento delle cose assegnate, soprattutto qualora si tratti degli stretti familiari. In questo ordine di idee è stato precisato che il semplice godimento esclusivo da parte del singolo comunista non può provocare un danno ingiusto nei confronti di coloro che hanno mostrato acquiescenza all’altrui uso esclusivo, quando non risulti provato che i beneficiari del godimento esclusivo del bene, ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cassazione 13036/1991; Cassazione 24647/2010; Cassazione 2423/2015).

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