Condominio

Furti dalle impalcature: responsabili condominio e ditta appaltrice dei lavori

Risarciti i danni materiali, non quelli morali. Il ponteggio in questione era privo di illuminazione ed impianti di videosorveglianza

di Giovanni Iaria

Con la sentenza 1652/2021, pubblicata il 19 luglio 2021, il Tribunale di Cosenza ha affrontato la questione, oggi ancora più attuale per i lavori relativi al superbonus e al bonus facciate, dell'individuazione del soggetto responsabile dei danni derivanti dai furti consumati da ignoti che, avvalendosi dei ponteggi installati per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dello stabile, si introducono negli appartamenti di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.

La vicenda
A dare origine alla vertenza un condòmino che, avendo subito il furto di due caldaie montate sul terrazzo esterno dell'appartamento di sua proprietà, conveniva in giudizio il condominio e l'impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione e rifacimento della facciata esterna dello stabile condominiale, chiedendo al Tribunale la condanna, in solido, di entrambi i convenuti al risarcimento dei danni materiali e morali subiti a seguito del furto perpetrato da ignoti che, avvalendosi della presenza delle impalcature installate a ridosso della facciata, si erano introdotti nella sua proprietà portato via due caldaie montate sul terrazzo esterno dell'appartamento.

Chiedeva, inoltre, il risarcimento dei danni subiti per il mancato incasso dei canoni di locazione del suo appartamento per l'intervenuta risoluzione del contratto, che aveva stipulato con un terzo soggetto, proprio a seguito del furto subito. Secondo il condòmino, la responsabilità dell'evento illecito era da ascriversi sia alla società esecutrice dei lavori, avendo omesso di adottare le necessarie cautele per impedire l'uso anomalo delle impalcature da parte di soggetti terzi, sia del condominio per l'omessa vigilanza sull'operato dell'impresa.

La responsabilità condivisa
Il Tribunale calabrese ha osservato che nel caso di furti consumati da ignoti che si introducono negli appartamenti di proprietà esclusiva dei condòmini, approfittando della presenza dei ponteggi installati al fine di eseguire dei lavori su parti comuni del condominio, è configurabile sia la responsabilità dell'impresa appaltatrice, ai sensi dell'articolo 2043 del Codice civile, tutte le volte in cui la stessa abbia omesso di dotare le impalcature di cautele atte ad impedirne l'uso anomalo, sia la responsabilità del condominio, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice civile, per la violazione dell'obbligo che incombe sull'amministratore di vigilare sull'operato della ditta appaltatrice a meno che tale compito non venga affidato ad una persona diversa dall'amministratore.

Ponteggio senza illuminazione
Poiché nel corso del giudizio era stata fornita la prova circa il furto delle due caldaie e che dalle prove testimoniali assunte era emerso che il ponteggio era privo di una apposita illuminazione, essendo presente solo la luce pubblica, né lo stesso era dotato di apposito sistema di videosorveglianza e che a fine giornata le pedane del ponteggio non venivano smontate, il giudicante ha parzialmente accolto la domanda del condòmino, condannando in solido l'impresa e il condominio al risarcimento dei danni materiali subiti dall'attore, mentre ha rigettato la richiesta del risarcimento dei danni morali, in quanto non configurabile nel caso di specie, e la richiesta di risarcimento dei danni per il mancato incasso dei canoni di locazione, non avendo il condòmino prodotto il contratto scritto.

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