Condominio

Superbonus 110% e classificazione delle zone sismiche

Le Entrate hanno ribadito che l’accesso all’agevolazione è esclusa per gli immobili che si trovano nei Comuni appartenenti alla zona rischio sismico 4

di Deborah Maria Foti - Anapi

Per individuare a quale zona sismica appartengono i Comuni italiani, è necessario far riferimento alla mappa di classificazione del rischio sismico presente sul sito della Protezione civile. La tematica del superbonus per ciò che riguarda gli interventi antisismici, viene nuovamente affrontata nella risposta 516/2021 dall'agenzia delle Entrate.

La vicenda
Il chiarimento nasce dalla questione posta da un istante che intende effettuare un acquisto e la ristrutturazione di un immobile al fine di realizzare degli interventi edilizi di natura antisismica. L'istante chiarisce che l'immobile si trova in un Comune classificato tra i Comuni appartenenti alla zona rischio sismico 3, secondo i criteri utilizzati nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri numero 3274 del 2003, ma, facendo riferimento alla circolare 24/E del 2020, lo stesso Comune appartiene alla zona a rischio sismico 4 e non 3. A tal proposito, l'agenzia delle Entrate ricorda che, in base all'articolo 119 del decreto Rilancio, la detrazione del 110% spetta per gli interventi finalizzati all'efficientamento energetico e per gli interventi di messa in sicurezza, nonché di riduzione del rischio sismico degli edifici.

Nello specifico, si tratta degli interventi che vengono indicati nell'articolo 116-bis, comma 1, lettera i) del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi), realizzati su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 secondo l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3274 del 2003.

Classificazione aggiornata ad aprile 2021
L'agenzia delle Entrate, però, prosegue anche chiarendo che, come esplicitato nella circolare 24/E del 2020, la suddivisione dei Comuni italiani per rischio sismico è consultabile sul sito della Protezione civile. La classificazione è aggiornata ad aprile 2021. Difatti, le modalità secondo cui i Comuni vengono classificati in riferimento al rischio sismico, non rientrano tra le competenze dell'agenzia delle Entrate.Con riferimento al caso esaminato, il parere delle Entrate è negativo nei confronti della richiesta dell'istante, poiché, sulla base di quanto esplicitato sino ad ora, come indicato sul sito della Protezione civile, il Comune risulta ricompreso nella zona sismica 4 e non nella zona sismica 3, pertanto l'istante non potrà accedere alle agevolazioni previste dal decreto Rilancio per gli interventi che prevedono la riduzione del rischio sismico degli edifici.

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