Condominio

Sufficiente la maggioranza qualificata per l’approvazione delle nuove tabelle millesimali

Quando le carature millesimali non costituiscono il frutto di un atto negoziale, in caso contrario è necessaria invece l’unanimità

di Giovanni Iaria

Con la sentenza 8014/2021, pubblicata il 10 maggio 2021, il Tribunale di Roma si è pronunciato sulla natura delle tabelle millesimali e sulla maggioranza necessaria per la loro approvazione.

La vicenda
L'usufruttuario ed i nudi proprietari di una porzione immobiliare facente parte di un condominio agivano in giudizio contro quest'ultimo chiedendo al Tribunale che venisse annullata o dichiarata nulla una delibera con la quale l'assemblea condominiale aveva approvato le nuove tabelle millesimali. Secondo gli attori, la delibera era illegittima in quanto le nuove tabelle millesimali presentavano degli errori di calcolo per la determinazione del coefficiente di destinazione dell'immobile di loro proprietà e nella redazione delle stesse. Il condominio si difendeva deducendo la correttezza della delibera impugnata ed eccependo, preliminarmente, non solo la carenza di legittimazione attiva dell'usufruttuario ma anche la propria carenza di legittimazione passiva. Secondo il condominio, quest'ultima, spettava a tutti i condòmini in quanto l'eventuale revisione delle tabelle avrebbe determinato la modifica delle carature.

La decisione
Il Tribunale, richiamando quanto affermato dalle sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 18477/2010 e da altre decisioni degli stessi giudici di legittimità, ha osservato che le carature millesimali non costituiscono il frutto di un atto negoziale, ma il frutto di una determinazione per la cui approvazione è sufficiente la maggioranza qualificata prevista dal secondo comma dell'articolo 1136 del Codice civile (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio). Pertanto, nei giudizi sulla legittimità della delibera, che abbia approvato a maggioranza le nuove tabelle millesimali, aventi ad oggetto la presunta presenza di errori nelle predette tabelle, il soggetto legittimato a contraddire è il solo condominio e non anche tutti i condòmini.

La natura della tabella millesimale
Secondo il giudice capitolino, la tabella millesimale serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore tra i diritti dei vari condòmini, senza incidere, invece, in alcun modo su tali diritti in quanto, in sede di approvazione della tabella, i condòmini non fanno altro che riconoscere l'esattezza delle operazioni di calcolo della proporzione fra il valore della quota e quello del fabbricato determinate sulla base di precise disposizioni di legge.

La natura delle tabelle millesimali, ha concluso, non cambia anche nel caso in cui le stesse risultano allegate ad un regolamento di natura contrattuale. Pertanto, ai fini della loro l'approvazione è sufficiente la maggioranza qualificata di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice civile. Il consenso unanime di tutti i condòmini è necessario, invece, solo se si vuole espressamente derogare ai criteri legali di ripartizione delle spese di cui all'articolo 1123 del Codice civile, assumendo, in questi casi, la delibera connotati negoziali.

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