Condominio

Mancata esecuzione della delibera, è all’amministratore che vanno chiesti i danni

Se la pretesa sia stata rivolta all’ente, questo potrà rivalersi sul gestore

di Selene Pascasi

Della mancata esecuzione di una delibera non risponde il condominio ma l'amministratore ed è a lui che vanno chiesti i danni. E qualora la pretesa sia stata rivolta all'ente, esso potrà rivalersi sul gestore. Lo sottolinea il Tribunale di Roma con sentenza n. 8657 del 19 maggio 2021.

A muovere il caso è il comproprietario di una porzione immobiliare facente parte di un complesso. Il Condominio, lamenta, era stato condannato a risarcire uno dei condòmini per aver subìto infiltrazioni d'acqua nel suo box ed il giudice aveva sancito una ripartizione delle somme secondo il criterio dell'articolo 1126 del Codice civile (proprietario del terrazzo e sottostante box).

L'uomo aveva preteso dall'ente quanto a lui spettante e l'assemblea, con delibera, aveva provveduto a dividere l'importo. L'amministratore, però, non l'aveva mai messa in esecuzione. Stessa sorte, per la decisione con cui gli era stato conferito mandato per il recupero degli oneri dai condòmini obbligati con richiesta di pagare nel frattempo le spese precettate seppur con riserva di ripetizione. In sostanza, si reclama, l'amministratore – che comunque avrebbe potuto promuovere esecuzione forzata nei confronti dei morosi – non aveva eseguito nessuna delle due delibere. Inerzia illecita che lo rendeva inadempiente e responsabile delle spese ed accessori di precetto. Di qui, la domanda tesa ad ottenere sia l'esecuzione delle delibere che la dichiarazione di responsabilità del Condominio tenuto a restituirgli quando indebitamente incamerato. Richieste tutte bocciate. Erano stati confusi, marca il Tribunale, i poteri dell'assemblea con quelli attribuiti per legge all'amministratore fra i quali vi è l'obbligo di dare esecuzione alle delibere. Altrimenti detto, il Condominio non autoesegue le delibere ma la loro esecuzione è dalla legge attribuita al mandatario. E la responsabilità della mancata esecuzione incombe sull'amministratore. Gli eventuali danni, allora, vanno richiesti a questi agendo nei suoi confronti e non direttamente al Condominio come era stato erroneamente fatto nella vicenda processuale.

È ovvio che l'ente gestorio potrà sempre rivalersi sull'amministratore per cattiva gestione. Ebbene, nella fattispecie, le delibere non erano state contestate ed, anzi, il criterio di riparto risultava approvato. Ma, per poterle vedere adempiute, si doveva agire verso l'amministratore magari chiedendone la revoca. In ogni caso, il singolo partecipante non può attivarsi contro il Condominio per questioni di riparto posto che, in base ai principi generali in materia condominiale, può solamente impugnare la collegata delibera qualora la ritenga illegittima. Si motivano così le conclusioni raggiunte dal Tribunale di Roma che, vista la legittimità delle deliberazioni, una ripartizione degli oneri conforme a quanto prospettato dallo stesso attore ed esclusa qualsivoglia violazione dei suoi diritti, rigetta totalmente la domanda. Respinta, infatti, anche la richiesta di riavere le somme versate e non dovute mancando persino la prova del pagamento dedotto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©