Condominio

È tenuto al rimborso delle spese di sanificazione il condomino che accudisce una colonia felina

Un danno ingiusto era stato provocato al condominio nei locali garage, costringendolo ad intervenire per ripristinare le condizioni igienico sanitarie

di Eugenia Parisi

Un amministratore, su mandato assembleare, aveva convenuto in giudizio una condomina che, nel proprio garage, aveva allevato una colonia felina determinando una condizione di degrado igienico sanitario dei luoghi comuni; conseguentemente, la Asl aveva diffidato il condominio ad eseguire la pulizia e la sanificazione, ma il rimborso della spesa era stato negato dalla convenuta, perchè, a suo dire, la situazione era riferita alla sola comunione dei garages, ente diverso dal condominio, e perchè le condizioni del locale erano state provocate dall'amministratore che aveva sospeso il servizio di pulizia e che non aveva provveduto a riparare la serranda d’ingresso dell’area; inoltre, dichiarava non necessaria l’esecuzione dell'intervento di rifacimento dell'intonaco e di pittura dei locali.

Legittimazione del condominio ad agire
La sentenza 3077/2021 del Tribunale di Napoli, ha, innanzitutto, affermato la legittimazione del condominio ad agire per il recupero delle somme erogate per la pulizia del locale garage, non impedita dal rilievo che il locale garage fosse di proprietà comune di alcuni condomini e di soggetti estranei al condominio o, meglio, di soggetti non titolari di unità abitative poste all'interno del fabbricato. Era incontestato, del resto, che il locale garage costituisse il piano terra del fabbricato, facendo, quindi, oggettivamente parte del condominio attore, che era legittimato ad agire per ripristinare le condizioni igienico-sanitarie dei luoghi ed anche ad agire per recuperare le somme, nei confronti della condomina alla quale addebitava la responsabilità del degrado.

La fornitura di cibo ai gatti
Gli elementi acquisiti in giudizio dimostravano che la convenuta avesse favorito la presenza di un numero indeterminato di gatti all'interno del garage e che la presenza degli animali avesse determinato l'insufficienza delle condizioni igienico sanitarie del locale; tale degrado era, del resto, stato confermato dalla stessa convenuta che però lo collegava alla mancata pulizia ed alla rottura della serranda, nonchè dalle dichiarazioni rese agli agenti della polizia giudiziaria incaricati dalla procura della Repubblica, oltre che dal sopralluogo compiuto dagli agenti e dagli ispettori dell’Asl. Venivano, inoltre, in rilievo i resoconti del portiere dello stabile, di alcuni condòmini e di soggetti che frequentavano il locale garage e da tutti i soggetti sentiti dalle autorità era venuta la conferma del degrado del locale garage, condizione da tutti collegata, sulla base di dati obiettivi (escrementi), alla presenza dei gatti.

Il nesso causale e il rimborso delle spese
Alla luce di tali dati, doveva affermarsi che la convenuta avesse determinato, con la sua condotta, la condizione di degrado del locale garage, tenuto conto che aveva incentivato la presenza degli animali, senza però farsi carico della necessaria e conseguente rimozione dal locale delle loro deiezioni. Tale condotta aveva imposto al condominio di intervenire per ripristinare le condizioni igienico sanitarie del locale, venendo così in rilievo un danno ingiusto per il condominio, di cui la convenuta era tenuta a farsi carico. Il danno da risarcire corrispondeva, quindi, all'esborso che il condominio aveva dovuto sostenere per la pulizia e la disinfestazione del locale ma, difettando la prova che l'intervento di ripristino dell'intonaco e pitturazione fosse stato eseguito per rimediare a danni provocati dai gatti, tale spesa era, invece, rimasta a carico del condominio attore.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©