Condominio

Il decoro architettonico non è più di ostacolo all’abbattimento delle barriere architettoniche

L’unico limite rimasto è quello della stabilità e sicurezza dell’edificio

di Rosario Dolce

L'articolo 1120 Codice civile disciplina le “innovazioni” condominiali e, tra l'altro, prevede che le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche possano essere approvate con la maggioranza indicate dal quinto comma dell'articolo 1136 Codice civile, a condizione che non arrechino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza del fabbricato, al decoro architettonico o siano ancora tali da rendere talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condòmino. Orbene gli ultimi due di questi limiti posti dalla norma in esame (decoro e inservibilità) – secondo il Tribunale di Milano, giusta sentenza 6312/2021 pubblicata il 20 luglio 2021 – sono venuti meno con il Decreto Semplificazione del 2020.

Diritto sopravvenuto
Il comma 3, articolo 10 del decreto-legge 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020, numero 120, ha aggiunto, alla fine dell'articolo 2 della legge 13/1989, i seguenti periodi: «Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del Codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del Codice civile».Per effetto di tale novella – così sovviene il giudice meneghino - l'articolo 2 della Legge 13/1989, nel testo attualmente vigente, prevede, quale unico limite alle innovazioni finalizzate ad abbattere barriere architettoniche, quello del pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, e, non più, anche quello del rispetto del decoro architettonico e della necessità di assicurare l'uso e il godimento, «anche di un solo condomino», delle parti comuni.

Effetti nel processo
La novella è in grado di spiegare effetto anche di rilievo processuale, nel senso che può incidere e condizionare l'esito delle cause attualmente pendenti, laddove aventi ad oggetto la contestazione della legittimità per deliberazioni che dispongano l'approvazione di impianti ascensori o similari, proprio al fine di disporre l'abbattimento delle barriere architettoniche. Nella fattispecie, il giudice di Milano riferisce segnatamente: «Ciò comporta che tutte le lamentele sollevate dal […omissis] con riguardo alla dedotta lesione del decoro architettonico, nonché alla inservibilità delle parti comuni per l'uso ed il godimento anche di un solo condomino, hanno perso rilievo perché, con specifico riguardo alle innovazioni concernenti la rimozione di barriere architettoniche, il legislatore ha rimosso questi limiti previsti dal Codice civile e non occorre più verificare la legittimità delle delibere alla luce di questi parametri».In altri termini, per l'abbattimento delle barriere architettoniche gli unici limiti rimasti in essere, a seguito dell'entrata in vigore della previsione di cui al decreto Semplificazione (per come riportati dall'articolo 1120 Codice civile), sono quelli legati alla “stabilità” e alla “sicurezza” del fabbricato.

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