Condominio

110%: nelle cooperative decisiva la destinazione degli immobili

di Giuseppe Latour

Nelle cooperative di abitazione a proprietà indivisa la destinazione degli immobili fa la differenza. Sono, infatti, esclusi dal perimetro del 110% gli interventi dedicati a unità di tipo commerciale. Il chiarimento, che fa seguito alle risposte 430 e 431 del 23 giugno, arriva con l’interpello n. 486, pubblicato ieri dall’agenzia delle Entrate.

Il documento ricorda come, nella circolare n. 24/E, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa siano incluse tra i soggetti che possono accedere al 110%, «per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci». Vanno, però, rispettati due requisiti. Quello soggettivo: deve trattarsi di cooperative, indipendentemente dalla circostanza che l’edificio sia o meno costituito in condominio. E quello oggettivo: deve trattarsi di interventi realizzati su immobili di proprietà delle cooperative assegnati in godimento ai propri soci.

Quindi, nel caso di unità residenziali assegnate in locazione ai soci, il superbonus spetta alla cooperativa «sia con riferimento alle spese sostenute» per i lavori trainanti che per i trainati. Restano, invece, fuori le spese relative ad interventi sulle unità a destinazione commerciale. Per loro, in questo caso, c’è solo l’ecobonus ordinario.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©