Condominio

Oneri consortili e oneri condominiali hanno cause e sorti diverse

Per la richiesta del pagamento dei primi va accertata l’adesione al consorzio

di Rosario Dolce

In tema di consorzi volontari costituiti fra proprietari d’immobili per la gestione di parti e servizi comuni, la partecipazione o l’adesione ad esso da parte dell’acquirente di un immobile compreso nel consorzio deve risultare da una valida manifestazione di volontà; per cui se ciò non si riscontra lo stesso, seppur condòmino, non è tenuto a versare i contributi consortili. Questo è ciò si ricava dalla lettura della ordinanza numero 19558 dell'8 luglio scorso della Cassazione.

Il caso
Un consorzio, azionava con domanda monitoria una richiesta al pagamento delle spese consortili, siccome approvate nel rendiconto per l’esercizio settembre 2013-agosto 2014 e nel preventivo per l’esercizio successivo, n ei confronti di un assunto “socio” e condòmino.Per il giudice di merito, trattandosi di consorzio volontario, non risultava comunque accertato l’atto di adesione al consorzio da parte del condòmino ingiunto, né da parte del rispettivo dante causa (cioè di colui il quale gli aveva compravenduto l'unità immobiliare).Per cui, per difetto di legittimazione passiva, il condòmino veniva liberato dall'obbligazione di pagamento.La causa, in quanto tale, perviene sotto le scure del giudice di legittimità, che conferma la bontà della decisione addotta sulla scorta della documentazione presente in atti.

Il provvedimento
Le disposizioni in materia di condominio (come può ora argomentarsi anche dall’articolo 1117-bis Codice civile, introdotto dalla legge numero 220 del 2012) possono, invero, ritenersi applicabili al consorzio costituito tra proprietari di immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni di una zona residenziale, assumendo, tuttavia, rilievo decisivo la volontà manifestata dagli stessi consorziati con la regolamentazione statutaria, ovvero anche tacitamente, se non sia imposta dalla legge o dallo statuto la forma scritta.

Ne consegue, altresì, che solo l’accertamento di tale adesione al consorzio può far sorgere l’obbligazione di versare la quota stabilita dagli organi statutariamente competenti, legittimando la pretesa di pagamento dell’ente (Cassazione 22641/2013; Cassazione 25289/2007; Cassazione 6666/2005).Poiché l’adesione al consorzio è espressione di autonomia privata, essa va verificata sulla base di un esame della fattispecie concreta alla luce delle risultanze istruttorie, non potendo essere oggetto di autonoma percezione deduttiva nel giudizio di Cassazione.

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