Condominio

No alle cause condominiali per inezie: il vantaggio di un euro non legittima l’impugnazione del rendiconto

Il legittimato ad agire deve conseguire un vantaggio economico per essere tale

di Rosario Dolce

La Corte di appello di Roma, con sentenza 3363/2021 pubblicata il 05 maggio 2021 enuncia due principi fondamentali in tema di impugnazione delle delibere assembleari, che riguardano alcuni aspetti di rilievo soggettivo. Secondo il requisito soggettivo, l'impugnazione della delibera assembleare, per motivi di legittimità, può essere disposta soltanto dal condòmino nei confronti del quale è stata perpetrata la violazione normativa. Per cui, in caso di errata convocazione nei confronti di taluno degli “aventi diritto”, l'unico che ne può lamentare il vizio è colui il quale ne ha subìto direttamente le conseguenze. In altri termini, i condòmini, laddove regolarmente convocati, non possono dolersi che alcuno di essi non lo sia stato altrettanto.

L’interesse ad agire
Nel qual caso viene richiamato un principio espresso dalla Cassazione, secondo cui «il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, in quanto l'interesse a far valere un vizio che renda annullabile una deliberazione dell’assemblea, non può ridursi al mero interesse alla rimozione dell’atto, ovvero ad un’astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all’esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti» (Cassazione 10071/2020).

Il vantaggio economico
Ancor più rilevante è l'assunto enunciato in sentenza riguardo ai limiti di carattere oggettivo, in tema di valutazione sulla legittimità di un deliberato e interesse ad agire.Nella fattispecie, il condòmino che aveva impugnato la delibera assembleare con cui si disponeva l'approvazione di un rendiconto lamentava che una componente delle spese ripartita a tutti i condòmini in realtà integrasse una fattispecie di condominio parziale, ragione per cui la spesa ivi riportata andava suddivisa soltanto nei confronti di coloro che ne traevano godimento.Tuttavia, il giudice di merito aveva rilevato che anche se si volesse espungere la singola voce di spesa oggetto di contestazione dalla rendicontazione complessiva – si trattava, in particolare, della manutenzione di un cornicione afferente un corpo di fabbrica – il vantaggio economico che sarebbe conseguito in capo al condòmino ricorrente sarebbe stato minimo ( ammontava in concreto ad un importo che non supera l'ammontare di € 1,00.

Ergo, per come testualmente riferito, «L'eventuale credito che deriverebbe all'appellante dall'annullamento della delibera risulta, quindi , di entità economica oggettivamente minima, cosicché difetta, ai sensi dell’articolo 100 Codice procedura civile, l’interesse ad impugnare la decisione assembleare, in quanto la tutela del diritto di azione deve essere contemperata con le regole di correttezza e di buona fede (Cassazione 24691/20)»

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