Condominio

Le spese del decreto ingiuntivo non spettano al condomino moroso se ha già saldato il proprio debito

Quando il condomino paga a seguito della lettera dell'avvocato, le successive fasi processuali non sono necessarie e pertanto non sono a suo carico

di Edoardo Valentino

Se il condomino moroso ha pagato le spese condominiali dovute prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e il condominio ha accettato il pagamento, allora le spese del ricorso monitorio spettano allo stabile, che non può rivalersi sul debitore. Questo il principio pronunciato dalla sentenza della Cassazione sezione seconda, numero 19251 del 7 luglio 2021.

I fatti e le pronunce di merito
La fattispecie che dava origine al giudizio vedeva contrapposti un condomino e il suo stabile.Il condomino, che si era reso moroso per le spese di gestione del palazzo, era stato raggiunto da una lettera di messa in mora dal legale incaricato dal condominio.La lettera, come comunemente previsto, recava l'intimazione al pagamento entro e non oltre sette giorni lavorativi dal ricevimento della missiva, Il debitore, tuttavia, senza comunicarlo a nessuno, aveva provveduto a pagare dopo circa trenta giorni. A seguito del pagamento, il legale aveva comunque depositato ricorso per decreto ingiuntivo, presumibilmente per mancata comunicazione del condominio in merito al saldo delle debenze del proprietario.

Il decreto ingiuntivo, quindi, era stato impugnato dal condomino, che riteneva non dovute le spese legali e le anticipazioni effettuate dal condominio a seguito del pagamento.Il giudice di pace adito, all'esito del giudizio, rigettava l'opposizione del condomino e lo condannava a rifondere tutte le spese legali – relative sia alla fase monitoria che a quella di opposizione – al condominio.La vicenda approdava quindi in Tribunale, quale giudice di appello della prima decisione.In riforma della precedente sentenza il Tribunale accoglieva l'opposizione, dichiarando non dovute le spese legali del condominio.

La decisione della Suprema corte
A seguito di ricorso in Cassazione del condominio, poi, la Suprema corte, con la sentenza numero 19251 del 7 luglio 2021, aveva modo di pronunciare il principio di diritto sopra menzionato.In sostanza, le regole relative al recupero crediti in condominio possono essere come di seguito riassunte: il condomino moroso deve essere messo in mora dall'amministratore di condominio entro e non oltre sei mesi dall'insorgere del debito. L'articolo 1129 del Codice civile prevede infatti al comma 9 che «Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizione per l'attuazione del presente Codice» e l'articolo 63 prevede al primo comma che «per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi».

Cosa è tenuto a pagare il moroso
Il moroso, quindi, viene messo in mora dal legale incaricato dall'amministratore di condominio e ha l'onere di pagare il capitale, gli interessi maturati e le spese legali sostenute dal creditore. Qualora il debitore non paghi quanto dovuto il condominio ha certamente diritto di agire con il proprio legale e domandare, ai sensi dell'articolo 633 del Codice di procedura civile, la concessione di un decreto ingiuntivo.A seguito della concessione del decreto ingiuntivo, il debitore deve pagare (oltre a capitale e interessi) anche le maggiori spese resesi necessarie per la procedura.

Da notare che, ai sensi delle leggi citate, il decreto ingiuntivo viene concesso dal giudice nella forma immediatamente esecutiva di tal che, notificato al debitore insieme all'atto di precetto, consente al condominio di agire dopo dieci giorni in via esecutiva avverso il condomino moroso.Chiaramente, ed è il caso deciso dalla sentenza in commento, ove il condomino paghi a seguito della lettera dell'avvocato, le successive fasi processuali non sarebbero necessarie e quindi se per una svista il creditore procedesse ulteriormente, tutte le spese maturate sarebbero in capo allo stesso, senza possibilità di richiedere rimborso al condomino.

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