Condominio

Il conteggio dei cinque giorni per le assemblee condominiali a prova di Cassazione

Il punto di partenza è la data della riunione, giorno che non va conteggiato

di Rosario Dolce

L'articolo 1137 Codice civile disciplina la fattispecie della impugnazione delle delibere adottate da parte dell'assemblea dei condòmini. Tra i motivi di legittimità v'è quella contrarietà alle previsioni normative sulla convocazione degli “aventi diritto” alla partecipazione. L'articolo 66 delle disposizioni di attuazione al Codice civile stabilisce il lasso temporale minimo tra la data di spedizione dell'avviso a quello fissato per l'adunanza in prima convocazione.

Il calcolo corretto
Ora, come anticipato dal Quotidiano del Sole 24 Ore - Condominio , la Cassazione con l'ordinanza 18635 del 30 giugno 2021 precisa come conteggiare correttamente il suddetto termine dilatorio. In particolare, viene riferito nel provvedimento che il termine di cui trattasi va calcolato a partire dal primo giorno immediatamente precedente la data fissata per l’adunanza, e pertanto va considerato di cinque giorni non liberi prima dell’adunanza stessa. Quando la legge, invero, per la decorrenza del termine, fa riferimento come a capo o punto fermo al dies ad quem (all'ultimo giorno di decorrenza) anziché al dies a quo (il primo giorno di decorrenza), il giorno finale – a cominciare dal quale il termine decorre all’indietro - viene ad assumere il valore di capo o punto fermo iniziale.

Quindi la regola normativa da applicare – per come riportato testualmente nel provvedimento - non è quella stabilita dall’articolo 155, comma 1 Codice procedura civile (secondo cui «Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali»), bensì quella riportata nell’articolo 2963 Codice civile (a mente del quale: «Non si computa i l giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale»). Ciò vuol dire che nel conteggio da effettuare il giorno finale non deve essere computato, mentre va considerato nel termine il giornale iniziale, che, funzionando da capo o punto fermo finale, va perciò computato in conformità alla stessa regola.

L’esempio pratico
L'esempio pratico riportato in seno all'ordinanza in commento potrà meglio chiarire la portata del principio e le stesse modalità del conteggio di cui al termine dilatorio in esame. E così: «Poiché, dunque, nel calcolo del termine di cinque giorni previsto dall’articolo 66 disposizioni di attuazione al Codice civile, non va conteggiato il giorno iniziale (e, dunque, quello dello svolgimento della riunione in prima convocazione), mentre va computato invece quello finale (cioè quello della ricezione dell’avviso), è corretta in diritto l’affermazione della Corte d’appello di Bari secondo cui, a fronte di riunione dell’assemblea fissata in prima convocazione per il 3 aprile 2006, risultava tempestivo l’avviso ricevuto dal condòmino essendo pervenuta al condòmino in data 29 marzo 2006».La non computabilità sia del giorno iniziale che del giorno finale (cosiddetto termine libero o “di giorni liberi”) rappresenta, per contro, una ipotesi eccezionale, limitata a casi espressamente previsti dalla legge (Cassazione 995/1969).

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