Condominio

I mercoledì della privacy: l'installazione illegittima della telecamera non comporta di per sé risarcimento

Le riprese su area di pubblico transito sono vietate ai privati ma per essere risarcito il danno deve essere concretamente lesivo

di Carlo Pikler (Centro studi Privacy and Legal Advice)

Si vuole esaminare una recentissima sentenza (la numero 912/2021) del Tribunale di Palermo in tema di risarcimento del danno in materia di videosorveglianza, dalla quale si traggono molteplici spunti di riflessione. Nel merito i ricorrenti lamentano una situazione lesiva della riservatezza e della loro vita privata, a causa dell’installazione, avvenuta ad opera della resistente, di tre telecamere sui pali opposti di una via che è anche strada d’accesso all’abitazione delle ricorrenti. Telecamere che, così apposte, riprenderebbero i punti di ingresso e di uscita della strada che conduce anche dalla via pubblica alla loro abitazione.

Il bilanciamento di interessi
Il Tribunale palermitano, in particolare, offre interessanti spunti di riflessione sull’istituto del bilanciamento di interessi (articolo 24, comma 1, lettera g), del Codice), «andando a valutare l'ipotesi in cui le riprese siano effettuate nell’intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso la raccolta di mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro».

Sul punto, evidenzia correttamente il giudice di merito, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 6 legge 125/2008, «Misure urgenti in materia di sicurezza urbana», spetta ai Sindaci ed ai Comuni l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza in luoghi aperti al pubblico al fine di tutelare la sicurezza urbana; rispetto all’esercizio di tali funzioni, il Garante ammette l’utilizzo da parte degli stessi di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Lo strumento previsto dalla legge 125/2008 è ad oggi l'unica possibilità per riprendere in maniera lecita aree adibite a pubblico transito.

I divieti per i privati
Nello specifico, installare le telecamere per finalità di sicurezza su aree di pubblico transito, per i privati, non è possibile nemmeno applicando il criterio del bilanciamento di interessi, restando possibile il perseguimento di tale finalità e le conseguenti compressioni di libertà e diritti fondamentali, solo l’Autorità di pubblica sicurezza, alla quale è demandata ogni forma di tutela dell’ordine pubblico.Nel caso in specie, però, il giudice di prime cure nonostante avesse quindi rimarcato la sussistenza dell'illecito trattamento ad opera del privato e rimarcato la lesione del diritto alla riservatezza delle ricorrenti, non ha comunque riconosciuto il risarcimento.

Infatti, è stato ritenuto che sostenere di avere vissuto in un continuo stato di ansia e stress, stante il timore che le proprie immagini venissero divulgate o utilizzate per scopi non leciti ovvero per conoscere spostamenti e frequentazioni delle stesse, costringendo le ricorrenti a mutare le proprie abitudini di vita al punto da aver evitato di invitare persino i nipoti nella propria abitazione, non fosse di per sé sufficiente a considerare applicabile una tutela risarcitoria.Secondo il tribunale, vero è che la risarcibilità del danno prodotto è riconoscibile se si tratta di un comportamento non giustificato dall’ordinamento, e lesivo di un interesse giuridicamente apprezzabile e tutelato dall’ordinamento; ma è altrettanto vero che non qualsiasi tipo di danno è suscettibile di essere risarcito, essendo richiesto che lo stesso superi una soglia di rilevanza tale da renderlo effettivamente e concretamente lesivo della sfera esistenziale del soggetto.

Quando il danno va risarcito
In particolare «… Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (articolo 2 Costituzione). Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico» (Cassazione sezioni Unite 26972/2008).

Il danno bagattellare
Insomma, niente risarcibilità per i cosiddetti «danni bagatellari» definiti come: «...le cause risarcitorie in cui il danno consequenziale è futile o irrisorio, ovvero, pur essendo oggettivamente serio, è tuttavia, secondo la coscienza sociale, insignificante o irrilevante per il livello raggiunto». Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che le ricorrenti abbiano subito una lesione del diritto alla riservatezza piuttosto lieve, in quanto le immagini potevano tutt’al più riprendere il veicolo delle ricorrenti (con la relativa targa) in entrata ed in uscita e non anche carpire il ritratto e la figura delle medesime, se non nel caso di passaggio a piedi, e peraltro senza un’apprezzabile vicinanza dell’inquadratura né un'inquadratura che riprendesse l'uscio della propria abitazione privata. Morale della sentenza, quindi, l’illecito privacy non comporta per l’interessato l’automatismo diritto al risarcimento del danno.

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