Condominio

È possibile sospendere la fornitura dell'acqua al condomino moroso

Rientra secondo più di una pronuncia di merito tra i servizi comuni suscettibili di godimento separato per i quali è possibile il distacco

di Vincenzo Vecchio

In un periodo in cui le morosità sono in elevato aumento anche nei condomìni, si pone all'amministratore il problema del recupero delle somme dovute dai morosi.
Il comma 9 dell'articolo 1129 Codice civile, rubricato nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore, impone all'amministratore condominiale di agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati, salvo che l'assemblea non lo abbia esentato, «entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso». Quindi il credito del condominio deve essere definito nell'ammontare, certo (documentato) e venuto a scadenza. Questa situazione si presenta per il condominio nei confronti dei condòmini in mora se si dispone di un riparto approvato dall'assemblea e siano state individuate le scadenze dei pagamenti dovuti.

La riscossione delle rate condominiali
Il successivo articolo, il 1130 Codice civile , rubricato attribuzioni dell’amministratore, al numero 1 del comma 3, integra quanto già previsto e individua tra le attribuzioni dell'amministratore proprio la riscossione dei contributi condominiali.Come si vede il recupero delle quote dovute, indispensabili alla erogazione dei servizi ed alla salvaguardia dei beni comuni, è un compito a cui l'amministratore non può sottrarsi.Il comma 12 dell'articolo 1129 Codice civile individua tra le altre gravi irregolarità che possono portare alla revoca dell'amministratore:
a) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
b) l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;
c) l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130, numeri 6), 7) e 9).

Il decreto ingiuntivo
Tra gli strumenti per ottenere la soddisfazione del credito condominiale l'articolo 63 disposizioni attuative ne prevede uno efficacissimo ed eccezionale: «Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condòmini morosi».Ottenuto il titolo esecutivo l'amministratore può colpire i beni del debitore e addirittura iscrivere ipoteca sui suoi beni immobili.

La sospensione dei servizi comuni
Se nei casi predetti si tratta di crediti già maturati e di cui ha messo in mora il debitore, l'amministratore diligente ha però anche l'obbligo di utilizzare eventuali strumenti che la legge gli mette a disposizione per evitare l'aggravarsi della situazione debitoria e magari utili a far pressione sul debitore perché adempia. Tra questi strumenti il comma 3 dell'articolo 63 disposizioni attuative ne prevede uno estremamente efficace in caso di mora che si sia protratta per oltre sei mesi: la sospensione del condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

Quindi individuati i servizi comuni suscettibili di utilizzazione separata l'amministratore può, senza nessuna autorizzazione, procedere al distacco del servizio. Ciò è possibile solo se sia necessario accedere alla proprietà privata in quanto, in tal caso, è necessario munirsi di un provvedimento del giudice che autorizzi l'accesso all'abitazione privata ed, eventualmente, anche l'assistenza della forza pubblica.Attenzione! Nonostante la norma riconosca il potere, ma non il dovere di munirsi di un provvedimento giudiziario, è sempre consigliabile munirsene per evitare che qualche giudice non possa individuare gli estremi della violenza privata o, addirittura, dell'estorsione nel caso di distacco dal servizio comune.

Il servizio comune deve essere suscettibile di godimento separato
La norma non è chiara, sicuramente servizi comuni sono l'erogazione dell'acqua e del riscaldamento, non lo sono se ci si attiene ad una interpretazione restrittiva gli usi dei beni comuni (ascensore, portineria, piscina, campo da tennis).Pare dubbio che, per esempio, nel caso di immobile con portiere l'amministratore possa sospendere la distribuzione della posta a favore del moroso o addirittura dare indicazione di non intervenire nel caso si introducano estranei nella proprietà dello stesso.Detto ciò, è di tutta evidenza che l'ordinanza del 30 giugno 2021 emessa dal giudice del Tribunale di Brescia, sezione III civile, che consente all'amministratore di chiudere l'utenza dell'acquedotto al condomino moroso, pur in linea con altri provvedimenti (anche se non mancano contrasti) apre un varco importante.

La sentenza
Nel ricorso ex articolo 702 bis codice procedura civile presentato al Tribunale, il condominio evidenziava l'esistenza di una persistente morosità in capo ad un condomino e chiedeva l'autorizzazione al distacco della fornitura.L'ammissibilità del ricorso ex articolo 702 bis, in questo ambito, era supportata dal richiamo ad alcuni provvedimenti che, in situazioni analoghe, avevano dato ragione al condominio istante: Tribunale Treviso sezione III, 21 luglio 2017, Tribunale Tempio Pausania, 09 marzo 2017, Tribunale Lecco sezione I, 29 dicembre 2014.Il Tribunale di Brescia ha accolto, quindi, il ricorso ed ha riconosciuto al condominio il diritto ad interrompere il servizio di fornitura dell’acqua al moroso «con la chiusura della relativa erogazione e con l’autorizzazione ad accedere, anche con l’ausilio della forza pubblica, all’immobile di proprietà del resistente ove è ubicato il contatore individuale, ciò tramite impresa idraulica e/o edile che intercetti le tubazioni d’acqua d’ingresso chiudendole con tappi e con ogni altro mezzo tecnico del caso».

In tempi di pandemia e con i Tribunali che legittimano l'inadempimento sistematico delle obbligazioni contrattuali da parte del moroso, riconoscendo una giusta causa nell'evento pandemico, il provvedimento in commento segna sicuramente una inversione di marcia e fa sperare in una applicazione della giustizia conforme al dettato normativo e soprattutto costituzionale.

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