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Verbale d’assemblea «rifiutato» dal presidente: si può rimediare o è definitivamente nullo?

Verbale di seduta di assemblea di condominio on line: non viene firmato dal presidente in quanto lo stesso non riconosce il contenuto della bozza inviata il giorno successivo, dal segretario/amministratore (l’assemblea non poteva deliberare in quanto “ il presidente non ha dichiarato validamente costituita l’assemblea”, in quanto “non ha potuto constatare” che tutti gli aventi diritto fossero stati regolarmente convocati; erano inoltre mancanti parti, dallo stesso, ritenute necessarie). Il presidente si dimette dal “mandato di presidente di seduta”. Il segretario/amministratore, dopo 2 mesi e mezzo dalla seduta, fa firmare il verbale da tutti gli altri condomini presenti alla seduta stessa. Tale verbale è, in questo modo, da ritenersi “valido” o “nullo”?

di Rosario Dolce

La domanda

Verbale di seduta di assemblea di condominio on line: non viene firmato dal presidente in quanto lo stesso non riconosce il contenuto della bozza inviata il giorno successivo, dal segretario/amministratore (l’assemblea non poteva deliberare in quanto “ il presidente non ha dichiarato validamente costituita l’assemblea”, in quanto “non ha potuto constatare” che tutti gli aventi diritto fossero stati regolarmente convocati; erano inoltre mancanti parti, dallo stesso, ritenute necessarie). Il presidente si dimette dal “mandato di presidente di seduta”. Il segretario/amministratore, dopo 2 mesi e mezzo dalla seduta, fa firmare il verbale da tutti gli altri condomini presenti alla seduta stessa. Tale verbale è, in questo modo, da ritenersi “valido” o “nullo”?

A cura di Smart24 Condominio

Per tentare di risponde alla domanda del lettore (non troppo chiara nella formulazione) si può provare a chiarire i requisiti formali richiesti dalla legge per la corretta tenuta del verbale assembleare redatto in sede di videoconferenza.In particolare, l'articolo 66, comma 6, delle disposizioni di attuazione al codice civile ha stabilito che il verbale di cui trattasi deve essere sottoscritto da parte del presidente dell'adunanza telematica.

L’esplicito riferimento alla sottoscrizione del presidente introduce un nuovo elemento riguardo alla stesura del verbale. Viceversa, nulla è previsto, in tal senso, per quanto riguarda il segretario. L’ultimo comma del nuovo articolo in commento prevede poi che, il verbale sia inviato a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione e pertanto, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 66, a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano.

Ora, la mancata sottoscrizione da parte del presidente ha fatto ritenere alla prima dottrina che si è sviluppata sull'interpretazione del disposto (in vigenza dal mese di novembre dello scorso anno) che questa costituisca un motivo di invalidità del deliberato, da far valere almeno nel termine di cui all'articolo 1137 Codice civile.

La firma dei condòmini e dello stesso amministratore, a distanza di due mesi dalla redazione del verbale (o meglio, dall'adozione delle delibere in esso trasfuse) non sarebbe in grado, di contro, a rimuovere il vizio in considerazione, salvo che lo stesso non si ritenga sanato a fronte della configurazione dello stesso come motivo di annullabilità e della conseguenza decadenza del termine per l'impugnazione da parte di tutti i condòmini.

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