Condominio

Invio convocazione dell’assemblea 5 giorni prima: non va calcolato quello in cui si svolge la riunione

Nel computo corretto rientra invece quello in cui il condominio ha ricevuto l’invito

di Annarita D’Ambrosio

Affronta la questione relativa al computo dei giorni di invio dell’avviso di convocazione dell’assemblea l’ordinanza della Cassazione 18635/2021 depositata il 30 giugno. Il ricorrente oltre ad avere impugnato una delibera per il presunto vizio nella convocazione, assumeva che nel verbale dell’assemblea non fosse stato indicato il numero degli interventi in maniera corretta.

La pronuncia
Violazioni dell’articolo 66 disposizioni attuative del Codice civile e 2725 del Codice civile che invece la Suprema corte reputa inammissibili. Interessante il ragionamento fatto soprattutto rispetto alla ricezione dell’avviso di convocazione che secondo il ricorrente doveva ex lege essere recapitatogli 5 giorni prima non considerando però quello di ricezione. Il termine dei 5 giorni è come sappiamo necessario perchè consente di mettere il condomino in condizione di partecipare alla riunione in maniera consapevole. Nel termine, giurispridenza di legittimità consolidata conferma che è compreso il giorno di ricezione dell’avviso (Cassazione 24041/2020; Cassazione 22047/2013; Cassazione 5769/1985).

Il computo corretto dei 5 giorni
Il termine di «almeno cinque giorni» stabilito dall’articolo 66 disposizioni attuative Codice civile va calcolato scrive la Corte a partire dal «primo giorno immediatamente precedente la data fissata per l’adunanza in prima convocazione» quindi è relativo ai cinque giorni precedenti il giorno della riunione. Nel caso della riunione di condominio il giorno iniziale dal quale calcolare i cinque giorni è quello della prima convocazione.

Di norma (articolo 155 Codice di procedura civile), il giorno iniziale non si calcola, mentre quello di scadenza, nel nostro caso il giorno di ricezione si. Ecco che il giorno della riunione di prima convocazione non va calcolato, mentre va considerato quello della ricezione dell’avviso. Corretto dunque che per la riunione fissata in prima convocazione il 3 aprile, l’avviso sia pervenuto al condomino il 29 marzo. Da respingere anche il secondo motivo relativo alla presunta incompletezza del verbale. Il condomino ricorrente infatti proponeva una diversa ricostruzione dei fatti che non era però stato in grado di provare.

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