Condominio

Le servitù coattive, relative al passaggio di cavi elettrici o del gas, non si costituiscono con sentenza

La legge assegna il relativo potere all’autorità amministrativa e non a quella giudiziaria

di Rosario Dolce

Nelle servitù di gasdotto - e, in generale, in tutte le servitù funzionali alla distribuzione di servizi a rete, come la telefonia, la distribuzione di acqua potabile, la distribuzione di elettricità - il fondo dominante non è il fondo dell’utente servito dal gas o dagli alti servizi, bensì l’impianto di distribuzione (fondo a destinazione industriale o commerciale), con le inevitabili conseguenze preclusive in tema di legittimazione ad agire e di costituzione giudiziale. Il principio è stato appena affermato dalla Cassazione con sentenza numero 18011 del 23 giugno 2021.

Il caso
Il proprietario di un terreno ha convenuto in giudizio un condominio e i relativi condòmini per chiedere, previo accertamento dell’interclusione del proprio fondo, la costituzione a favore di quest’ultimo ed a carico del fondo dei convenuti della servitù di passaggio di tubazioni e di allacciamenti necessari al collegamento con i pubblici servizi (inclusi quelli di fornitura di acqua, elettricità, gas, linee telefoniche e di scarico di acque bianche e nere) e con quelli che risultano indicati/prescritti/richiesti dagli Enti fornitori, dalle norme e dai Regolamenti vigenti, e di qualsiasi altro servizio necessario e/o utile (incluso quello di citofonia, campanelli, cassette postali, area ecologica destinata all’asporto rifiuti) per l’utilizzo degli immobili da erigere nel fondo dominante.

Servitù coattiva cavi telefonici
Per quanto concerne il passaggio di cavi telefonici e simili è necessario avere riguardo alla disciplina dettata dal decreto legislativo 10 agosto 2003, numero 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) in ordine al passaggio di fili e cavi funzionali agli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico o ad uso privato ma dichiarati di pubblica utilità.Ai sensi dell’articolo 92, primo comma, di detto decreto legislativo, le servitù occorrenti al passaggio «sul suolo, nel sottosuolo o sull’area soprastante», sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, numero 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e della legge 10 agosto 2002, numero 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti collegato alla finanziaria 2002).

La legge attribuisce quindi alla pubblica amministrazione il potere, da esercitare nelle forme di cui al Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, di costituire su fondi privati servitù di passaggio di fili e cavi funzionali agli impianti di reti di comunicazione elettronica.La costituzione di tali servitù - imposte alla proprietà privata per l’utilità della collettività avviene quindi mediante un provvedimento amministrativo di carattere ablatorio, cosicché va escluso che alla stesse possa applicarsi la disciplina dettata dagli articoli 1032 e seguenti del Codice civile.

Servizio a favore della collettività
In altri termini, «allorquando un cavo di linea telefonica sia destinato al servizio oltreché del proprietario del fondo da esso attraversato anche di utenti vicini, l’appoggio di esso comporta, per la parte di servizio a questi ultimo reso, una servitù sul detto fondo, la cui imposizione richiede - in mancanza del consenso del proprietario del fondo gravato - l’espletamento della prescritta procedura ablatoria ai sensi dell’articolo 233 del Dpr 29 marzo 1973 numero 156 con la corresponsione dell’indennità commisurata all’effettiva diminuzione del valore del fondo, all’onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù» (Cassazione civile 2505/98).

Ora, se è indubbio che anche la servitù di passaggio di cavi telefonici può essere imposta coattivamente, ove manchi l’accordo del proprietario del fondo servente, tale imposizione coattiva non può, tuttavia, essere l’effetto di una pronuncia giudiziale, giacché la legge assegna il relativo potere all’autorità amministrativa e non all’autorità giudiziaria.

Servitù gasdotto
Analogo discorso può essere fatto con riferimento al passaggio di condutture funzionali all'approvvigionamento del gas, in favore degli immobili realiazzandi all'interno di un fondo intercluso.La corte di Cassazione rileva che il disposto dell’articolo 3 della legge numero 154/2016 consente indubbiamente di affermare che il nostro ordinamento ha recepito anche la servitù di gasdotto tra le servitù coattive; e, anche in questo caso, il titolare del diritto alla costituzione di tale servitù coattiva deve essere individuato nell’esercente del servizio di distribuzione del gas e non nel proprietario del fondo interessato alla relativa erogazione.

Conclusione
Per le considerazioni fin qui svolte deve quindi, in definitiva, escludersi che le servitù coattive introdotte nel nostro ordinamento possano essere costituite su domanda del proprietario del fondo destinatario della somministrazione delle utenze ed a favore di tale fondo.Tale orientamento giurisprudenziale discende dal rilievo che il soggetto che trae vantaggio del passaggio coattivo del gas e delle altre utenze è, in primo luogo, l’ente erogatore, giacché tale ente, grazie alla costituzione della servitù, può esercitare l’attività industriale o commerciale di cui è titolare; mentre il vantaggio degli utenti è solo indiretto e mediato, in quanto essi utilizzano il gas e le altre utenze che perviene al loro fondo, attraversando il fondo altrui, solo se ed in quanto l’ente erogatore lo somministri loro.

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