Condominio

Le anticipazioni dell’amministratore devono essere riconciliate con i flussi di cassa ed i saldi contabili

Non basta provare di aver speso soldi personali, è necessario che si dimostri che le casse condominiali fossero all’asciutto

di Rosario Dolce

Si infittisce e si rende sempre più complicato il rebus delle anticipazioni dell'amministratore in favore del condominio. Ciò è dato ricavarlo dalla lettura della sentenza della Corte di appello di Torino numero 734/2021 pubblicata il 23 giugno.

La vicenda
Il caso da cui prende spunto la controversia è un decreto ingiuntivo notificato dall'ex amministratore nei confronti di un condominio, per assunte anticipazioni di cassa sostenute in ragione del pagamento di alcune fatture emesse dai fornitori. A fronte dell'opposizione della compagine, l'ex amministratore offre in comunicazione gli assegni emessi in appoggio al proprio conto personale, sì da dimostrare l'esborso materialmente sostenuto in luogo del mandante.

Il Tribunale di Torino, in quanto tale, ha ritenuto provato il credito ed ha condannato la compagine alla refusione della somma complessiva per cui era causa. L'esito del giudizio, tuttavia, viene ribaltato in grado di appello. Nel qual caso, il giudice del gravame afferma la necessità di porre in essere una sorta di valutazione sistematica sulla portata della predetta “anticipazione” sostenuta dall'amministratore, onde conciliarla con i flussi di cassa riportati nei rendiconti condominiali.

Non basta dimostrare l’entità dell’esborso
In altri termini, per assolvere la prova sulla anticipazione, non basta soltanto dimostrare che sussista di fatto un esborso materiale in luogo del condominio, da parte dell'amministratore, ma occorre evidenziare, altresì, che, al cospetto della cassa preesistente in condominio, mancavano i fondi occorrenti per supplire alla deficienza economica e contabile, ovvero che i saldi in questione fossero negativi.Ergo, così chiosa il giudice collegiale, «Il solo deposito delle fatture e il passaggio di denaro fra il patrimonio dell'amministratore e quello dei creditori dell'ente di gestione non appare sufficiente, per i motivi già dedotti, a provare, nel caso di specie, le somme asseritamente anticipate dall'amministratore precedente, stante la prova fornita dal condominio circa l'intervenuto pagamento delle spese di riscaldamento, avvenuto con fondi propri»

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©