Condominio

Non esiste in astratto un diritto all’installazione della canna fumaria per il miglior godimento del bene

Il condominio si può opporre pertanto anche solo ad un progetto di installazione che avrebbe comportato un sensibile impatto visivo

di Luana Tagliolini

È possibile valutare, sulla base del solo progetto, l'impatto negativo di una canna fumaria sul decoro architettonico dell'edificio. Nella fattispecie in esame, il Tribunale che aveva rigettato la richiesta di un condomino ad ottenere la dichiarazione di nullità della delibera con la quale l'assemblea gli aveva negato la possibilità di apporre una canna fumaria su una parete dell’edificio condominiale, a servizio del proprio immobile commerciale, per conformarlo alla normativa edilizia e urbanistica.

I fatti
L'attore sosteneva che il diniego contrastava con l'articolo 1102 Codice civile in tema di uso legittimo delle parti comuni in quanto il manufatto non modificava la destinazione di uso della cosa comune né ledeva la stabilità e il decoro dell'edificio per la cui valutazione bisognava tener conto anche dei diversi interventi eseguiti sui muri condominiali, nel tempo, dagli altri condomini.Si costituiva il condominio contestando le motivazioni di parte attrice.

La decisione
Il Tribunale rigettava il ricorso sostenendo che, in base al progetto depositato dall'attore, l'installazione della canna fumaria avrebbe occupato in modo significativo una porzione della facciata priva di rientranze alterando il decoro dell'edificio.Il soccombente ricorreva in appello ritenendo che il Tribunale era incorso in un errore interpretativo della domanda giudiziale in quanto, dalla lettura della sentenza, sembrava che l'oggetto della domanda fosse la richiesta di illegittimità della canna fumaria (e non la richiesta di invalidità della delibera) come rappresentata dal progetto ed evidenziando che giudice non poteva valutarne l'impatto sul decoro architettonico dell'edificio in quanto il manufatto non era stata realizzato. Rivendicava, quindi, il riconoscimento del diritto di installazione della canna in base all'articolo 1102 codice civile.

La Corte respingeva l'appello condividendo le ragioni del Tribunale.Quest'ultimo, prese le mosse dall'articolo 1102 citato, aveva chiarito che, in base ai principi generali, la decisione non riguardava il riconoscimento del “diritto astratto” ad installare una canna fumaria sui muri perimetrali ma bensì del diritto ad installare “quella” canna fumaria” come risultante dal progetto esibito.La Corte precisava ulteriormente che la valutazione della correttezza o meno del diniego formulato dall'assemblea non poteva che essere operata in ragione di tale specifico manufatto e delle sue relative caratteristiche come risultanti dal progetto prodotto dall'attore - sottoposto anche all'indagine peritale - dal quale era possibile trarne una valutazione anticipata degli effetti che lo stesso avrebbe causato.

Conclusioni
L'apposizione delle canna fumaria avrebbe creato una alterazione negativa del decoro architettonico dell'edificio a causa dell'assenza di qualsivoglia pertinenza linguistica con gli elementi architettonici dei prospetti, comportando un sensibile impatto visivo e una disarmonia dell'insieme, ininfluente che sulla facciata, ove sarebbe andata installata la canna, erano stati già apposti alcuni condizionatori e discendenti pluviali (Corte d'appello di Roma, sentenza 4234/2021).

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