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Quando paga l’ascensore anche chi non ne può beneficiare

Avrei bisogno di un chiarimento riguardo le tabelle millesimali. Vivo al quarto piano di in un condominio di 15 unità abitative, ed ho la proprietà esclusiva della porzione di lastrico solare sovrastante il mio appartamento. Il condominio è dotato di ascensore fino al quarto piano, per cui per raggiungere il lastrico solare devo percorrere una rampa di scale. Nel rifacimento delle tabelle millesimali, e in particolare per quelle relative alla manutenzione dell’ascensore, la mia quota millesimale comprende anche i millesimi del lastrico anche se non servito dalla stessa, ma bensì dalle sole scale. È giusta questa valutazione? O dai miei millesimi vanno sottratti quelli riguardanti il lastrico solare? Inoltre vorrei sapere: quali sono i coefficienti di riduzione nella valutazione del lastrico solare di proprietà esclusiva?

di Rosario Dolce

La domanda

Avrei bisogno di un chiarimento riguardo le tabelle millesimali. Vivo al quarto piano di in un condominio di 15 unità abitative, ed ho la proprietà esclusiva della porzione di lastrico solare sovrastante il mio appartamento. Il condominio è dotato di ascensore fino al quarto piano, per cui per raggiungere il lastrico solare devo percorrere una rampa di scale. Nel rifacimento delle tabelle millesimali, e in particolare per quelle relative alla manutenzione dell’ascensore, la mia quota millesimale comprende anche i millesimi del lastrico anche se non servito dalla stessa, ma bensì dalle sole scale. È giusta questa valutazione? O dai miei millesimi vanno sottratti quelli riguardanti il lastrico solare? Inoltre vorrei sapere: quali sono i coefficienti di riduzione nella valutazione del lastrico solare di proprietà esclusiva?

A cura di Smart24 Condominio

L'articolo 68 delle disposizioni di attuazione al codice civile stabilisce che: “Ove non precisato dal titolo ai sensi dell'articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio”.

Ora, il lastrico solare che funga da copertura dell'edificio è disciplinato dall'articolo 1126 codice civile, il quale dispone che quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno; mentre l'ascensore e le scale sono, invece, disciplinate dall'articolo 1124 codice civile, a mente del quale: “ Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune”.

Le due tabelle millesimali, pertanto, sono funzionali alla preparazione di criteri di riparto tra loro differenti e non sovrapponibili.Quanto, poi, ai coefficienti da utilizzare per approntare la redazione delle carature millesimali – a cui fa riferimento il lettore – gli stessi, in genere, sono quelli previsti dalla Circolare n. 12480 26 del marzo 1966 del Ministero dei lavori pubblici . Al tecnico prescelto dall'assemblea dei condòmini spetta il compito di selezionarli, di volta in volta, facendo leva sulla relativa esperienza professionale, a seconda della contestualizzazione strutturale e funzionale del condominio e delle unità immobiliari da censire.

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