Condominio

Maggioranza agevolata per l’ok alle delibere per interventi di contenimento del consumo energetico

I condòmini, avvertiti in sede di convocazione, se nutrono dubbi sui lavori, possono chiedere chiarimenti all’amministratore prima dell’assemblea

di Selene Pascasi

È legittima la delibera adottata con la maggioranza agevolata di un terzo del valore dello stabile se riguardi interventi tesi al contenimento del consumo energetico, individuati con diagnosi energetica da un tecnico abilitato. Lo precisa il Tribunale di Milano con sentenza 3178 del 16 aprile 2021.

La vicenda
Ad aprire la lite è l'impugnazione di una delibera da parte di alcuni condòmini. La decisione, contestano, era nulla o quantomeno annullabile perché adottata in violazione del procedimento di convocazione dell'assemblea, senza il quorum deliberativo necessario ed inficiata da errori contabili nell'approvato preventivo di spesa. In particolare, a loro avviso, la volontà assembleare sarebbe stata viziata dall'omessa previa trasmissione ai condòmini della perizia ass everata inerente la convenienza dell'intervento (successivamente approvato) di sostituzione dei moduli termici.

La delibera, poi, sarebbe stata erroneamente assunta con la maggioranza agevolata corrispondente ad un terzo del valore dell'edificio – soglia fissata per gli interventi volti a ridurre il consumo energetico e individuati con diagnosi energetica da parte di tecnico abilitato – invece che con la più corretta maggioranza stabilita dal quinto comma dell'articolo 1136 del Codice civile per le opere di innovazione dirette ad un migliore o maggiore rendimento delle cose comuni. E comunque, la modifica sarebbe stata antieconomica visto il contrasto tra i dati di risparmio portati dall'amministratore e quelli oggetto di una relazione affidata ad altro professionista incaricato.

La difesa del condominio
L'assemblea, spiega al giudice, aveva deliberato consapevolmente la sostituzione dei moduli termici, siccome già da diversi anni ne era emersa la necessità, e l'amministratore aveva espressamente invitato i condòmini a partecipare alla riunione annunciando che in quella sede si sarebbe discussa e forse anche decisa la sostituzione dei moduli. Era evidente, e pure rilevato da tutti gli esperti incaricati e dalla perizia asseverata equivalente a diagnosi energetica realizzata da terzo abilitato, il risparmio che se ne sarebbe potuto ricavare. Andava applicato, quindi, il quorum ridotto. Il Tribunale concorda e boccia le domande avanzate dai condòmini.

La decisione
L'avviso di convocazione dell'assemblea, contenente la specifica indicazione dell'oggetto della delibera, unitamente all'invito alla partecipazione, costituivano un'informativa più che sufficiente sui temi da discutere. Erano gli attori, semmai, a non essersi attivati per approfondire il progetto di sostituzione non partecipando alla riunione nel corso della quale ne erano stati illustrati, seppur schematicamente, i dettagli. Ma neppure dopo l'approvazione del progetto avevano chiesto delucidazioni o approfondimenti all'amministratore.

Ad ogni modo, un elemento era certo: la sostituzione dei moduli termici, poiché finalizzata a ridurre i consumi e gli sprechi di energia e di costi, era un intervento diretto a contenere il consumo energetico. La deliberazione impugnata, pertanto, doveva considerarsi validamente assunta con quella soglia ridotta. Infondata anche la questione del preteso notevole incremento di denaro in sede di riparto – che avrebbe provocato, secondo gli attori, l'invalidità della decisione – il Tribunale di Milano ne rigetta le richieste e li condanna al pagamento delle spese di lite.

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