Condominio

L’assemblea convocata senza l’intervallo di 24 ore fra prima e seconda convocazione: conseguenze

Nel caso esaminato il Tribunale ha ritenuto nulle le delibere approvate perchè il regolamento contrattuale prescriveva il rispetto del lasso temporale

di Fulvio Pironti

L'interessante sentenza del Tribunale di Aosta, pubblicata il 19 marzo 2021, offre l'occasione per rassegnare qualche spunto di riflessione. È stata esaminata una fattispecie nella quale l'attrice ha impugnato alcune delibere assembleari sostenendo che la dilazione temporale intercorrente fra prima e seconda convocazione, inferiore alle ventiquattro ore, violava il regolamento contrattuale di condominio.

La questione
Una condòmina ha evocato il condominio dinnanzi al tribunale aostano assumendo, tra l'altro, a sostegno delle ragioni impugnatorie, che le delibere assembleari erano viziate in quanto adottate senza il rispetto temporale imposto dal regolamento contrattuale in forza del quale la prima e seconda seduta devono essere necessariamente intervallate da almeno ventiquattro ore.Riportandosi ad un orientamento giurisprudenziale, il decidente ha premesso che il principio secondo cui fra la prima e seconda seduta deve trascorrere almeno un giorno, non va inteso nel senso che devono intercorrere almeno ventiquattro ore, ma che l'adunanza in seconda deve essere tenuta quantomeno nel giorno successivo (Cassazione 29 gennaio 1970, numero 196).

La riforma sul condominio ha emendato l'articolo 1136, comma 3, Codice civile e introdotto il comma 4 nell'articolo 66 disposizioni attuazione Codice civile. Il primo prevede che «l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima» mentre il secondo dispone che «l'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima». In proposito, la Suprema corte ha evidenziato che l'assemblea in seconda convocazione può essere adunata anche prima delle ventiquattro ore (decorrenti dall'orario previsto per la prima convocazione) sempreché si tratti del giorno successivo (Cassazione 29 gennaio 1970, numero 196).

Le previsioni del regolamento
Nel merito, il Tribunale di Aosta ha rilevato che l'assemblea ordinaria era stata adunata in prima convocazione per un giorno, alle ore 22,30, e in seconda il giorno successivo alle ore 15,00, mentre l'assemblea straordinaria, per un giorno, alle ore 23,00, e in seconda il giorno successivo alle ore 16,30. Entrambe con lasso temporale inferiore alle ventiquattro ore. Ha, poi, accertato che il regolamento di condominio prescriveva che l'assemblea in seconda convocazione doveva essere adunata non prima delle ventiquattro ore (da quella fissata in prima) e ribadito che lo stesso, in quanto redatto dall'impresa costruttrice, esprimeva valenza contrattuale risultando accluso al rogito della impugnante.

Il giudice ha analizzato il disposto traendone il seguente convincimento: il redattore del regolamento, se non avesse voluto il rispetto del termine di ventiquattro ore avrebbe previsto che l'assemblea delibera in seconda convocazione in un giorno successivo alla prima, oppure inserito un richiamo all'articolo 1136 Codice civile. Ne discende che l'assemblea tenuta in seconda convocazione, prima del decorso delle ventiquattro ore successive alla prima convocazione, lede senz'altro la disposizione regolamentare e vizia l'intero procedimento convocativo. Su queste basi motivazionali il decidente aostano ha annullato le delibere impugnate.

Considerazioni
La singolare decisione induce a rassegnare qualche considerazione. A primo colpo, il disposto regolamentare vagliato dalla curia aostana sembra, per come precisato, deroghi agli articoli 1136 Codice civile e 66 disposizione di attuazione. Il precetto regolamentare, categorico nell'imporre il decorso delle ventiquattro ore fra una adunanza e l'altra, sarebbe inficiato da nullità. Ciò perché l'articolo 1138, comma 4, Codice civile sancisce che le disposizioni del regolamento non possono in alcun caso derogare all'articolo 1136 Codice civile. Quest'ultimo, non disponendo l'intervallo delle ventiquattro ore, confliggerebbe con l'enunciato regolamentare il quale, invece, impone il decorso del richiamato lasso temporale. Il giudice avrebbe potuto rilevare d'ufficio la nullità del disposto regolamentare definendo la controversia con il rigetto dell'impugnazione, tuttavia non ha ritenuto adottare tale soluzione.

Probabilmente perché, a ben guardare, non si è in presenza di una indebita deroga, ma di una interpretazione prudenziale suggellata nel regolamento contrattuale e contraddetta dai successivi assetti giurisprudenziali. In definitiva, il regolamento in oggetto ha blindato una linea interpretativa preservandola nel corso degli anni dalle mutevolezze giurisprudenziali. La Cassazione (24 ottobre 2014, numero 22685), in un caso in cui la prima convocazione era stata fissata a mezzanotte, ha ritenuto che l'assemblea non deve tenersi almeno ventiquattro ore d opo l'orario fissato per la prima, per cui le delibere prese non sono inficiate. Secondo la Corte, la dilazione minima era stata rispettata perché la prima convocazione era fissata per le ore 24,00 del 17 gennaio e la seconda il giorno successivo alle ore 19,30.

Le perplessità
La seduta fissata in prima convocazione per le ore 24,00 inizia quantomeno alle 24,01 per poi proseguire e svilupparsi nel giorno successivo, ovvero in quello previsto per la seconda. È di palmare evidenza che le delibere non si sottraggono alla sanzione del vizio di annullabilità in quanto entrambe le assemblee vengono tenute nello stesso giorno (ovvero il secondo), quindi in violazione delle norme codicistiche. Si aggiunga, poi, che per prassi consolidata, trascorsi quindici minuti di tolleranza dall'orario convenuto (ore 24,15), l'assemblea designa il presidente il quale si attarda a constatare preliminarmente la presenza degli intervenuti, i correlativi millesimi, la regolarità delle deleghe e gli avvisi di convocazione. Segue la discussione, votazione, stesura delle delibere e sottoscrizione del verbale d'assemblea.

L'arco temporale che decorre dall'inizio della seduta di prima convocazione (ore 24,15 o 24,01) fino alla sua chiusura andrà a spalmarsi inevitabilmente nel giorno previsto per la seconda, perciò in spregio dei dettati normativi e della giurisprudenza.Poniamo, infine, il caso più consueto, quello nel quale la seduta di prima convocazione viene dichiarata deserta. Se è stata fissata alle ore 24,00, si trascinerà giocoforza, sia pure per una temporalità ristretta, necessaria solo per redigere e sottoscrivere il verbale di assemblea infruttuosa. E, in ogni caso, si configurerà la violazione, deducibile di impugnativa entro trenta giorni, in quanto la seconda seduta si terrà nello stesso giorno della prima. E' auspicabile una rimeditazione legislativa per rimuovere in radice i possibili aspetti controversi.

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