Condominio

L'amministratore che sottrae denaro al condominio commette un reato non una cattiva gestione

L’appropriazione indebita scatta quando, con l’utilizzo personale, muta la destinazione del denaro messo a disposizione dai condòmini

di Giulio Benedetti

L'amministratore condominiale amministra denaro non suo, e quindi deve adottare la massima accortezza nella sua gestione e deve essere in grado di giustificare, a richiesta dei condòmini, ogni movimento contabile, altrimenti, se si rende padrone del denaro del condominio, commette il reato di appropriazione indebita aggravata.

Il caso
Un amministratore condominiale era stato condannato per il reato di appropriazione indebita aggravata e ricorreva avverso la sentenza di condanna in Cassazione, che (sentenza 22449/2021) dichiarava inammissibile il ricorso. Il ricorrente affermava di avere compiuto una cattiva gestione e non il reato e che la condanna era ingiusta , poiché mancava la prova decisiva della distrazione. Aggiungeva che un suo dipendente aveva ammesso di avere compiuto la sottrazione del denaro del condominio ; che la mancata consegna della documentazione al successivo amministratore non provava gli ammanchi di cassa, anche perché l'amministratore affermava di avere compiuto delle prestazioni a favore dei condòmini.

Il ricorrente lamentava di essere estraneo alla vicenda, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e delle attenuanti generiche e la condanna al pagamento di una somma di denaro provvisionale sul definitivo risarcimento del danno ai condòmini, che in realtà non avevano subito danni dalla sua condotta.

I principi stabiliti dalla Cassazione
La Suprema corte affermava che il ricorrente proponeva motivi già esaminati dai giudici di merito e che erano inammissibili davanti al giudice di legittimità che, invece, ravvisava il reato in quanto la condotta dell'amministratore non era il frutto di una cattiva gestione. La Cassazione sottolineava l'irrilevanza delle dichiarazioni del dipendente del ricorrente, poiché la sua condotta si sarebbe realizzata dopo la consumazione del reato di appropriazione indebita. Per il giudice di legittimità l'oggetto della condotta avviene quando si ha l'interversione del possesso del denaro, ovvero quando l'agente viola, attraverso l'utilizzo personale, lo specifico vincolo di destinazione ad esso impresso dal proprietario al momento della sua consegna.

Una ricostruzione alternativa dei fatti non può essere riconosciuta in sede di legittimità, poiché il giudice di merito ha correttamente motivato l'affermazione di responsabilità. Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere riconosciuto al ricorrente a fronte del giudizio negativo sulla personalità dell'imputato e per la gravità del fatto. La Cassazione riconosce il diritto dei condòmini ad essere risarciti del danno a loro arrecato, poiché non è stata provata una duplicità della pretesa risarcitoria dei condòmini e quella del condominio. Infine, il giudice di legittimità afferma che è inammissibile la lamentela del ricorrente sulla provvisionale concessa ai condòmini, poiché la stessa non può passare in giudicato ed è destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento.

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