L'esperto rispondeCondominio

Superbonus, chi dissente e non paga può fare i lavori «trainati»?

Ho letto sulla guida relativa al superbonus110%, che esiste la possibilità di limitare il dissenso ricorrendo al comma 9 bis dell’articolo 119 del Dl 34/2020. Vorrei tuttavia sapere se, qualora ci siano dei condòmini che si attribuiscono l’intero credito di imposta imputandosi tutte le spese, i condòmini dissenzienti, quindi che non godono della detrazione, possono attuare ugualmente degli interventi trainati (sostituzione infissi) agganciandosi all’intervento trainante (cappottatura), oppure, come sarebbe logico, gli è precluso?

di Rosario Dolce

La domanda

Ho letto sulla guida relativa al superbonus110%, che esiste la possibilità di limitare il dissenso ricorrendo al comma 9 bis dell’articolo 119 del Dl 34/2020. Vorrei tuttavia sapere se, qualora ci siano dei condòmini che si attribuiscono l’intero credito di imposta imputandosi tutte le spese, i condòmini dissenzienti, quindi che non godono della detrazione, possono attuare ugualmente degli interventi trainati (sostituzione infissi) agganciandosi all’intervento trainante (cappottatura), oppure, come sarebbe logico, gli è precluso?

A cura di Smart24 Condominio

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”).

In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati: - su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati); - su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); - su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché - su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati)

Ciò posto, con specifico riguardo alla possibilità per il lettore di accedere al Superbonus per gli interventi “trainati” in reazione alle spese che sosterrà un altro condòminio, nell'ambito dell'esecuzione degli interventi “trainanti”, al netto della capienza del beneficio fiscale, in via generale e astratta, non si ravvisano motivi ostativi all'accesso al beneficio fiscale da parte del singolo. La circolare n. 24/E del 2020, in linea con la disposizione contenuta nell’articolo 119, comma 2, del decreto Rilancio, ha chiarito che la maggiore aliquota si applica solo se gli interventi “trainati” sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale elencati nel paragrafo 2.1. della medesima circolare.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©