Condominio

Nulla la delibera che addebiti le spese legali al condòmino controparte

Si rientra nei casi di nullità per impossibilità dell'oggetto anche se bisogna aspettare l’esito del giudizio per la ripartizione

di Fulvio Pironti

La pronuncia emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore il 20 gennaio 2021 offre lo spunto per soffermarsi sulla questione relativa al riparto delle spese legali in caso di controversia fra condòmino e condominio. Un condomino impugnava dinanzi al tribunale nocerino la delibera assembleare approvativa del bilancio consuntivo. Evidenziava l'erronea imputazione dei compensi spettanti ai legali del condominio in relazione ad alcuni giudizi nei quali egli era stato controparte. L'impugnante, presente dissenziente all'assemblea, rilevava invano l’arbitrario consuntivo e il relativo stato di riparto.

Il responso
La curia nocerina ha accolto le ragioni dell'impugnante dichiarando viziata da nullità la delibera opposta per impossibilità dell’oggetto nella parte in cui era stata imputata al condòmino la quota relativa alle spese legali sostenute dal condominio nei giudizi in cui il primo rivestiva la qualità di controparte.Il giudicante ha vagliato l'individuazione del soggetto tenuto a contribuire al pagamento delle spese legali connesse a diversi contenziosi azionati dal condomino contro il condominio: se, quindi, il condomino contrapposto al condominio deve concorrere, in ragione della propria quota millesimale, al pagamento delle spese legali sostenute dal condominio.

I passaggi motivazionali su cui si articola la pronuncia si avvitano su un indirizzo giurisprudenziale teso a ritenere che in presenza di lite giudiziale tra condomino e condominio, quest'ultimo si scinde dando origine a due gruppi di partecipanti al condominio contrapposti. Ragione per la quale gli oneri derivanti dal concorso alle spese legali ricadenti sul condominio devono necessariamente escludere il condomino contrapposto.

La giurisprudenza
I giudici di Piazza Cavour hanno chiarito quale sia la corretta ripartizione degli oneri legali sostenendo che al condomino che assume la veste di controparte non può essere addossato l'obbligo di contribuire alle spese sostenute dal condominio per il compenso del proprio difensore. In più occasioni hanno ribadito che è affetta da nullità per impossibilità dell'oggetto la delibera assembleare che, riguardo al giudizio nel quale si contrappongano il condominio e un condòmino, imputi a quest'ultimo l'obbligo proporzionale di contribuire alle spese fronteggiate dal condominio per saldare il compenso del proprio difensore.

Ciò in quanto si tratta di spese per prestazioni rese per la tutela di un interesse diametralmente opposto alle personali ragioni del condomino (Cassazione 1629/2018, Cassazione 13885/2014). In altri termini, le spese sostenute dal condominio in un giudizio promosso da un condomino (o, viceversa, dal condomino nei confronti di un condominio), non potranno essere ripartite pro quota considerando anche il suddetto condomino.

Non si possono accollare tutte le spese ad un solo condòmino
È altrettanto inficiata da nullità la delibera assembleare che incida sui diritti individuali di un condòmino. Ciò si verifica nel caso in cui si addossino integralmente al condòmino le spese del legale del condominio in assenza di pronuncia che ne regoli la soccombenza (Cassazione 26 aprile 1994, numero 3946). L'operato difensionale genera una spesa che l'amministratore deve dividere fra i condòmini conformemente all'articolo 1123 Codice civile (commi 1 o 3 se l'operato dell'avvocato riguarda il plesso edilizio nella sua interezza o solo una sua porzione come, ad esempio, una scala o la comunione parziaria di un bene). Le spese andranno imputate ai partecipi tenendo conto della pretesa azionata.

Se essa si incardina fra condominio e terzi, il diritto inerente le parti comuni dello stabile abbraccia tutti i suoi partecipanti o solo quei partecipanti cui va ricondotta la parte comune. Se, invece, si incardina fra il condominio e un condomino, quest'ultimo aziona una pretesa basandola su diritti antitetici a quelli del condominio.Le spese del legale nominato dal condominio saranno ripartite tra i partecipanti del gruppo di condòmini contrapposti a quello titolare della avversa pretesa. Quest'ultimo resterà escluso - in forza della scissione dalla quale si determinano due distinti centri di imputazione - dalla partecipazione delle spese di lite del condominio in quanto non sono destinate alla tutela del suo diritto, ma del gruppo di condòmini contrapposto.

I due momenti della lite giudiziale
L'uno, riguarda le spese anticipate al difensore, l'altro, attiene alle spese regolate in sede di definizione della controversia. L'autorità giudiziaria definisce il giudizio stabilendo la sorte delle spese incluse quelle anticipate. Per tali anticipi corrisposti durante la pendenza della lite, l'assemblea costituisce un fondo ai sensi dell'articolo 1135 Codice civile e il riparto avviene secondo i criteri dettati dall'articolo 1123, commi 1 e 3, Codice civile. Il secondo momento scaturisce dalla regolazione delle spese legali nella decisione. Se la pretesa del condominio non viene accolta, sarà tenuto a pagare tutte le spese del giudizio secondo la liquidazione contenuta nella pronuncia.

Quindi, sarà tenuto a pagare non solo il compenso del proprio difensore, ma anche il compenso e le spese liquidate in sentenza al difensore della controparte. Anche le spese liquidate in sentenza riguardanti l'attività del difensore del condomino dovranno essere ripartite tra i condòmini mediante costituzione del fondo previsto dall'articolo 1135 Codice civile.Si può verificare che la decisione disponga la compensazione delle spese tra le parti per cui il condominio dovrà sopportare soltanto le spese inerenti l'operato del proprio difensore. Qualora, invece, il condominio risulti vittorioso e la decisione stabilisca che le spese da esso sostenute debbano essere poste a carico del condòmino controparte, l'amministratore dovrà attivare nei confronti del soccombente le azioni di ripetizione.

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