Condominio

Superbonus e detrazione del compenso dell'amministratore: le pronunce delle Entrate

Anche quella più recente conferma che la detrazione è possibile solo nel caso in cui l’amministratore sia anche direttore dei lavori

di Fabrizio Plagenza

Oramai da mesi, il decreto legge 104 del 14 agosto 2020 che ha introdotto il superbonus 110%, ha portato con sé mille dubbi e mille domande. Una su tutte continua a dominare la scena : il compenso dell'amministratore di condominio per la gestione dell'attività straordinaria nel superbonus, è o non è detraibile? Il legislatore tace. La giurisprudenza oggi manca, domani arriverà. Per adesso, “accontentiamoci” della voce dell'agenzia delle Entrate. A ben vedere, sin dall'inizio, ci siamo accontentati delle circolari, dei pareri e delle Faq dell'agenzia delle Entrate.

Le precisazioni delle Entrate
È da tempo, infatti, che l'Agenzia fa la voce della fonte del diritto in materia. Oltre venti anni fa venne il momento della circolare del ministero delle Finanze del 24 Febbraio 1998 che indicava tra le spese che danno diritto alla detrazione, quelle altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento. Poi vennero gli interpelli. Fu la volta della Direzione regionale Lazio (interpello 95049/2007) e Abruzzo (interpello 49950/2007), entrambe pronte ad escludere la detraibilità delle somme a titolo di compenso straordinario dell'amministratore di condominio. Tra le manifestazioni di pensiero più recenti dei funzionari statali, rammentiamo la circolare 19/E del 8 Luglio 2020 che fa rientrare le spese ammesse alla detrazione anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi in questione.

Ormai di domino pubblico è l'interpello numero 913-471/2020 della Direzione regionale del Lazio dal quale si evince che l'unica ipotesi in cui il compenso dell'amministratore di condominio sia soggetto a detrazione è il caso di assenza del responsabile dei lavori, ossia quando l'amministratore di condominio rivesta anche quell'incarico, con gli obblighi e le responsabilità ad esso collegati, iniziativa questa da valutare con molta cautela.Non solo interpelli.

La puntualizzazione sul compenso dell’amministratore
La circolare 30/E dell'agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2020 ha definito la questione. «Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici prevista dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34 (decreto Rilancio)» ribadendo che il compenso straordinario dell'amministratore di condominio non rientra in detrazione, non può essere oggetto dello sconto in fattura, né di cessione, secondo quanto previsto dall'articolo 121 del decreto Rilancio.

L'interpretazione restrittiva è stata confermata dall'agenzia delle Entrate il 28 Aprile 2021, quando in occasione dell'audizione alla Commissioni parlamentari riunite ambiente e attività produttive, il dirigente delegato Patrizia Claps, così si è espressa : «si conferma l'interpretazione restrittiva che anche se riferito a un'attività straordinaria che viene fatta in occasione di interventi che beneficiano di agevolazioni fiscali è un compenso che rientra nell'attività dell'amministratore e che non ha una connessione diretta e stretta con gli interventi oggetto di agevolazione e per questo viene tenuta fuori della spese ammesse ad agevolazione».

L’interpello più recente
Secondo le logiche matematiche della proprietà commutativa dell'addizione, se in un'addizione cambiamo l'ordine degli addendi il risultato non cambia. Bene, con questa similitudine potremmo identificare il modo con cui la Direzione regionale della Toscana dell'agenzia delle Entrate si è pronunciata nuovamente con la risposta all'interpello numero 911-492/2021.

Cosa ci dice oggi l'agenzia delle Entrate? Che qualora, «in assenza della nomina di altro responsabile dei lavori, l'amministratore di condominio rivesta contemporaneamente due ruoli, ovvero quello di committente e quello di responsabile dei lavori con gli obblighi e le responsabilità ad esso collegati, il compenso aggiuntivo fatturato separatamente e corrisposto all'amministratore come “responsabile dei lavori” potrà accedere alla detrazione in quanto spesa strettamente collegata alla realizzazione degli interventi agevolabili e riferibile ad una prestazione professionale diversa ed ulteriore rispetto a quella ordinariamente esercitata in qualità di amministratore di condominio».


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