Condominio

Il ponteggio non è un pericolo occulto

Nessun risarcimento del danno può essere riconosciuto a chi vi sbatte contro, ancorché non segnalato ma perfettamente visibile e schivabile

di Rosario Dolce

Il palo di un ponteggio applicato lungo la facciata di un edificio condominiale non può costituire pericolo occulto per i passanti; per cui nessun risarcimento del danno può essere riconosciuto a chi vi sbatte contro. Così ha deciso i l Tribunale di Palermo (Got Davide Romeo) con sentenza numero 1434 pubblicata il 1° aprile 2021 .

Il caso
Il caso riguardava la richiesta di risarcimento danni da parte di un pedone infortunatosi in uscita dai locali di un’attività commerciale sita all’interno dell’edificio condominiale, battendo il volto contro un palo di una impalcatura riconducibile a lavori di ristrutturazione in atto presso l’edificio. Secondo il giudice siciliano, tuttavia, la richiesta risarcitoria va respinta: «Il pericolo – se tale poteva definirsi – era, ancorché non segnalato, perfettamente visibile e schivabile apprestando le elementari regole cautelari che si impongono agli utenti della strada».

Il giudice va oltre, precisando che, dal punto di vista fattuale, fermo l’esatto bilanciamento dell’onere della prova, risulta sempre lecito dubitare che il palo di un ponteggio costituisca in sé un “pericolo” degno di essere censurato con un titolo di responsabilità in capo al condominio. Nella fattispecie si è fatto riferimento agli «innumerevoli avventori» del panificio in cui si era recato il danneggiato nessuno dei quali ha mai subito o corso il rischio di subire un infortunio in ragione del palo.

A suffragare il ragionamento altre due circostanze: l’orientamento spaziale e il fatto che il sinistro si era verificato in pieno giorno, subito dopo l’ora di pranzo .

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