Condominio

Convocazione assemblea con raccomandata: spetta al condòmino provare che il plico era vuoto

È il destinatario che deve verificare il contenuto e dimostrare di avere subito un danno dall’invio errato

di Giovanni Iaria

Come disposto dal terzo comma dell'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, contenente la specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato ai soggetti legittimati a partecipare almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata (pec), fax o tramite consegna a mano. Nel caso in cui uno dei condòmini contesta di aver ricevuto un plico con un contenuto diverso o di averlo ricevuto vuoto, a chi spetta fornire la prova? Sulla questione si è pronunciata di recente la Corte di appello di Genova con la sentenza 502/2021, pubblicata il 4 maggio 2021.

La vicenda
A dare origine alla lite un condòmino, il quale conveniva innanzi al Tribunale di Savona un complesso condominiale chiedendo che venisse dichiarata la nullità e in subordine l'annullamento delle delibere approvate dall'assemblea straordinaria del predetto complesso deducendone, fra i vari motivi, l'illegittimità per l'errata/irregolare convocazione/costituzione dell'assemblea per non aver ricevuto l'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria in quanto nel plico che le era stato recapitato a mezzo raccomandata era contenuta solo la convocazione dell'assemblea ordinaria.

Costituendosi in giudizio, il complesso condominiale si difendeva contestando la fondatezza dell'impugnazione e nel chiederne l'integrale rigetto, evidenziava che con la stessa raccomandata, l'amministratore aveva provveduto all'invio a ciascun condòmino delle due convocazioni, quella relativa all''assemblea ordinaria e quella relativa all'assemblea straordinaria. La domanda del condòmino è stata bocciata dal Tribunale. Anche la Corte di Appello ha dato torto al condòmino e, nel rigettare il ricorso da questo proposto contro la sentenza di primo grado, ha osservato che spettava al destinatario l'onere di fornire la prova del diverso contenuto della raccomandata e cioè che il plico contenesse solo la convocazione dell'assemblea ordinaria e non anche quello relativo alla convocazione dell'assemblea straordinaria.

L’onere della prova spetta al destinatario
I giudici della Corte di appello hanno ricordato, sul punto, l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale «spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente» (Cassazione, ordinanza 15762/2013 del 24 giugno 2013; Cassazione, ordinanza 13877/2011 del 23 giugno 2011; Cassazione 8409/2009 del 7 aprile 2009; Cassazione 10536/2003, del 3 luglio 2003; Cassazione 10849/2006 dell'11 maggio 2006 e Cassazione 10388/2014 del 13 maggio 2014).

Irrilevante, hanno concluso i giudici, quanto affermato dal condòmino circa la necessità che l'amministratore provvedesse all'invio separato delle due convocazioni (assemblea ordinaria e assemblea straordinaria) e, quindi, con due raccomandate distinte.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©