Condominio

Decessi in condominio, quali sono le responsabilità

Il condominio e le parti comuni possono diventare teatro di sinistri mortali, se non vengono adottate le dovute cautele operative

di Rosario Dolce

Il condominio e le parti comuni possono diventare teatro di sinistri mortali, se non vengono adottate le dovute cautele operative. Sono due gli episodi trattati di recente dalla giurisprudenza di legittimità, in sede penale e civile. Entrambi i casi sono accumunati dall'appalto di un servizio in favore di un terzo fornitore e, in quanto tali, riflettono sulla portata delle responsabilità conseguenti in capo ora all'amministratore, ora al condominio tout court.

Penale
Dal punto di vista penale, la Corte di Cassazione, Sezione Penale, con la Sentenza 10136 del 16 marzo 2021 ha valutato la posizione personale dell'amministratore con riguardo al contenuto del suo mandato. Il caso da cui prendeva spunto il rinvio a giudizio di un professionista era conseguente alla morte di un dipendente della impresa di manutenzione dell'impianto ascensore, il quale era deceduto durante l'esecuzione dei lavori, perché veniva colpito dall'impianto ascensore, azionato in discesa da un condòmino.

I giudici di legittimità hanno cassato con rinvio la sentenza di condanna del mandatario dei condòmini, siccome il decidente di merito aveva omesso di verificare in che termini e per quali condizioni fosse stata commesso l'appalto al fornitore, in relazione alla posizione del proprio rappresentante legale, a norma delle previsioni di cui al decreto legislativo 81 del 2008 (testo unico sulla sicurezza del lavoro).

Il giudice di merito non aveva verificato, in sede assembleare (stante il tenore del verbale contenente la delibera avente ad oggetto l'appalto del servizio di manutenzione dell'impianto ascensore), se all'amministratore fosse stata conferita o meno delega per esaminare l'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore e/o se gli fosse stato conferito il compito di valutare il documento di valutazione dei rischi esecutivi dell'impresa (DUVR).

Sicurezza lavoro
Il provvedimento, inoltre, affronta un altro aspetto di rilievo, quale quello dell'assunta (in)applicabilità – in dati contesti - all'amministratore della previsione di cui all'articolo 26 del Decreto legislativo 81/2008, laddove collegata alla posizione del “datore di lavoro” e, quindi, alla eventuale cooperazione colposa con il titolare della impresa.CivileDal punto di vista civile, l'epilogo del decesso di una piccina, mentre faceva il bagno in una piscina condominiale, è stata valutato dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza nr 13595 del 19 maggio 2021 , qui evidenziandosi il profilo della responsabilità del condominio (articolo 251 codice civile) in uno a quella dell'appaltatore (articolo 2043 codice civile).

Il Condominio riteneva che affidando all'appaltatore il compito di eseguire le opere di manutenzione ordinaria della piscina potesse andare esente da una simile responsabilità. E infatti: “confidare sulla sicurezza dell'impianto, vuoi perché le opere manutentive erano assegnate ad un soggetto qualificato ed esperto del settore, vuoi perché il Condominio non aveva la capacità tecnica per valutare, ed eventualmente censurare, la condotta dell'appaltatore, vuoi infine perché il Condominio neppure disponeva ex ante di elementi che potessero instillare il dubbio di una inadeguatezza/difformità delle prestazioni rese rispetto a quelle contrattualmente esigibili”.

Inoltre, il Condominio «non era a conoscenza che la grata fosse amovibile, essendo «l'amministratore del Condominio ... rimasto totalmente ignaro della situazione di pericolo».Cionondimeno, l'obbligo di custodia del Condominio e i corrispondenti poteri dell'amministratore non vengono meno nemmeno allorquando siano appaltati a terzi lavori riguardanti le parti comuni dell'edificio condominiale, di norma ricorrendo in tal caso l'ipotesi della “concustodia”.

Per cui, la conclusione che è stata ricavata sul punto è quella per la quale il Condominio e l'amministratore sono responsabili del danno alla persona (patito da uno dei condomini o da un terzo) derivante dalla cosa in custodia anche laddove trattasi di insidia creata dall'impresa appaltatrice.Salva condottoL'unica eccezione alla regola può convenirsi nel caso in cui il tenore del deliberato (id est, del contratto) sia tale da demandare la custodia esclusiva del bene al terzo appaltatore, ovvero nel caso in cui l'appaltatore risulti essere stato posto in condizione di essere l'esclusivo custode del bene condominiale. In tali ultime ipotesi, per l'eventuale danno a terzi (e ai condomini) ne risponde l'appaltatore in via esclusiva ( cfr., con riferimento a danni causati nella materiale costruzione dell'opera pubblica, Cass., Sez. Un., 27/6/2018, n. 16963; Cass., 17/1/2012, n. 538; Cass., 20/9/2011, n. 19132 ).

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