Condominio

Piscine condominiali e responsabilità in caso di lesioni: il genitore deve vigilare sui figli minori

Anche se l’impianto è custodito

di Giulio Benedetti

La prossima riapertura delle piscine , anche condominiali, pone il quesito se l'amministratore è sempre e comunque responsabile dell'infortunio incorso ai minorenni che frequentino l'impianto condominiale. Una parte della dottrina sostiene l'esistenza di una sorta di responsabilità oggettiva del professionista, sul quale incomberebbe l'obbligo di custodia della piscina, cosa comune condominiale, e pertanto, in caso di incidente, ai sensi dell'articolo 2051 Codice civile, dovrebbe provare di avere adottato le opportune cautele di sicurezza nel suo esercizio. Tuttavia nel caso di soggetti minorenni che frequentano la piscina accompagnati dai genitori , anch'essi sono tenuti a vigilare sugli stessi , perché non cagionino danni ai terzi e, comunque, a loro medesimi.

Il caso
Il padre di una figlia minorenne citava in giudizio il titolare di una piscina per ottenere il risarcimento dei danni alla stessa incorsi a seguito di una caduta , avvenuta in uno scivolo d'acqua posto all'interno del complesso sportivo. L'attore affermava che per tale fatto il titolare della piscina era stato condannato per il reato di lesioni colpose (articolo 590 Codice penale) con una sentenza definitiva la quale stabiliva il pagamento di una provvisionale. Il Tribunale accoglieva la domanda e riconosceva la condotta concorrente del padre e del gestore nel cagionare l'infortunio e condannava il gestore al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma già liquidata come provvisionale nel giudizio penale.

Il giudizio di appello
Avverso la sentenza proponevano appello la parte offesa, divenuta maggiorenne e il titolare della piscina ed il giudice accertava che il danno subito era stato liquidato in misura doppia rispetto a quella liquidata come provvisionale , rigettava gli appelli e compensava tra le parti le spese del giudizio di appello. Il giudice motivava la sentenza affermando che la parte ricorrente non aveva fornito idonea documentazione per provare l'esistenza di un danno patrimoniale e poteva essere liquidato solo il danno non patrimoniale, poiché la stessa aveva riportato l'avulsione di uno degli incisivi superiori e la frattura dell'altro incisivo , che determinava un'invalidità permanente del 3 per cento.

L'ordinanza della Cassazione
La parte offesa ricorreva in Cassazione lamentando l'ingiustizia della liquidazione del danno non patrimoniale e della sentenza, laddove stabiliva una responsabilità concorrente del padre, perché , il giorno dell'incidente , era entrato nel centro sportivo accompagnando tre figli e pertanto non era stato nella possibilità di seguire i movimenti di tutti. La Cassazione con l’ordinanza 13503/2021 rigettava il ricorso, poiché la parte offesa non poteva lamentarsi della liquidazione del danno , atteso che da un lato era un giudizio di merito precluso al giudice di legittimità, e dall'altro perché aveva prodotto una documentazione insufficiente e tale da non fornire la prova delle spese sostenute per le cure.

La responsabilità genitoriale
La Corte confermava la responsabilità concorrente del padre della parte lesa , poiché la sentenza impugnata accertava che lo stesso non era presente al momento del fatto e che la piscina non fosse del tutto priva di custodia, e che se la custodia fosse mancata del tutto , la responsabilità del genitore avrebbe dovuto essere valutata con maggiore rigore. Il giudice di legittimità affermava il principio per cui il fatto di accompagnare tre figli minori, tutti bisognosi di controllo, in una struttura solo parzialmente custodita, e quindi potenziale fonte di pericolo, non esime il genitore da ogni responsabilità, anzi al contrario, conferma la sussistenza di una sua colpevolezza.

Pertanto , secondo il principio stabilito dalla Cassazione , i genitori non possono parcheggiare i figli minorenni nelle piscine e disinteressarsi di sorvegliarli, fidandosi dei controlli del gestore, perché i genitori sono ugualmente tenuti ad assisterli , ai sensi dell'articolo 147 Codice civile, e sono responsabili dei danni dagli stessi prodotti (articolo 2048 Codice civile).

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