Condominio

I singoli condòmini possono agire al posto dell’amministratore per la tutela delle parti comuni

L’ipotesi che a proporre l’azione sia l’amministratore è stata prevista solo per snellire la procedura ed evitare il litisconsorzio

di Rosario Dolce

Nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di personalità giuridica del condominio, con quello dell'amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota. Ribadisce il principio la Cassazione con la ordinanza 12626 del 12 maggio 2021 (richiamando, in punto, la sentenza numero 10934 del 2019 delle sezioni Unite).

La vicenda
Il caso da cui prende spunto la controversia riguarda la “difesa” giudiziaria di un lastrico solare a copertura di un fabbricato condominiale avvenuta in sede di appello, disposta da un condòmino (e non dall'amministratore).Il giudice di merito aveva bocciato la resistenza nel giudizio di secondo grado, da parte del condòmino, rilevando un difetto di legittimazione passiva, ai sensi dell'articolo 75, quarto comma Codice procedura civile, a mente del quale: «Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli articoli 36 e seguenti del Codice civile».

Va precisato che dottrina e giurisprudenza reputa l'indicazione data dall'ultimo comma dell'articolo in disamina non tassativa, ritenendo che il legislatore abbia voluto, in questo caso, ricomprendere tutti quegli enti privi di personalità giuridica ma al tempo stesso titolari di rapporti giuridici autonomi. Nel relativo ambito viene fatto rientrare anche l'istituto del condominio negli edifici, a fronte del richiamo portato all'articolo 1131 Codice civile, secondo il quale: «i condomini possono agire o essere convenuti in giudizio nella persona dell'amministratore».

La legittimazione del singolo
Ritornando alla questione principale, i giudici di legittimità, con il provvedimento in esame, confutano la decisione adottata da parte del giudice di merito, argomentando che risulta giuridicamente errato ritenere che il condòmino non possa agire in quanto tale a tutela del lastrico solare di proprietà condominiale (bene che rientra nel novero delle parti comuni di cui all'articolo 1117 Codice civile), poiché il relativo potere spetterebbe soltanto all'amministratore del condominio.

Tale conclusione – per come riportato nel provvedimento in commento - è in contrasto con la giurisprudenza consolidata della Cassazione, secondo cui «la legittimazione processuale dell'amministratore di condominio, accordata dall'articolo 1131 Codice civile nei limiti delle sue attribuzioni in ordine alle liti aventi ad oggetto interessi comuni dei condòmini, dà luogo unicamente ad una deroga rispetto alla disciplina generalmente valida per ogni altra ipotesi di pluralità di soggetti del rapporto giuridico dedotto in lite, sopperendo all'esigenza di rendere più agevole la costituzione del contraddittorio nei confronti del condominio, nel senso di evitare la necessità di promuovere il litisconsorzio nei confronti di tutti i condòmini» (tra le molte, Cassazione 1208/2017; 26557 /2017; 22856/2017; 4436/2017; 16562/2015). Ergo, rimane intatto il potere del singolo condomino di agire a tutela dei beni condominiali, essendone proprietario pro quota, nonostante la previsione dell'articolo 1131 Codice civile.

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