Condominio

Nella multiproprietà il foro del consumatore prevale su quello del condominio

Unica eccezione quando la clausola del regolamento contrattuale sul foro immobiliare è stata approvata a seguito di trattative

di Rosario Dolce

Il pagamento dei servizi di gestione ed amministrazione di un complesso immobiliare in multiproprietà o proprietà indivisa può non seguire il foro del condominio, cioè quello di cui all'articolo 23 Codice procedura civile.

La vicenda
Due comproprietari di un immobile posto in proprietà turnaria hanno mosso opposizione ad un decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dall'amministratore del complesso (una società di gestione servizi), lamentando l'incompetenza territoriale del giudice adito, dovendosi, invece, individuarsi in quello del foro del consumatore.La Cassazione con l'ordinanza 12630 del 12 maggio 2021 accoglie la tesi dei comproprietari in multiproprietà: a tal riguardo è stato riferito che gli opponenti sono dei «consumatori», in quanto persone fisiche che operano, nel rapporto con la società commerciale di servizi, per finalità estranee a scopi d'impresa o professionali (articolo 3, comma 1, lettera a), Dlgs 206/2005, cosiddetto Codice del consumo), mentre la controparte è qualificabile come «professionista», dal momento che svolge attività di impresa (articolo 3, comma 1, lettera c) dello stesso decreto citato ).

Quando si può sottarre la causa al foro del consumatore
Ad avviso dei giudici di legittimità, pertanto, non sussistono ragioni ostative all'applicazione del foro del consumatore. Sotto tale aspetto, viene riferito che, agli atti della causa, non risulta che sia stato provato che la clausola contenuta nel regolamento contrattuale allegato all'atto di acquisto della proprietà (sul foro immobiliare) sia stata approvata a seguito di trattative, essendo questo il solo modo per sottrarre la causa al foro del consumatore a fronte della presunzione ex lege di vessatorietà della deroga (articolo 33, comma 2, lettera u), Dlgs 206/2005) che opera, come l'intera disciplina processuale introdotta a tutela del consumatore, anche per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo citato.

In quanto tale, con il provvedimento in commento, i giudici di legittimità hanno inteso dare continuità all'indirizzo espresso dalla giurisprudenza circa l'attribuzione della posizione di consumatore all'intero condominio (quindi secondo le relative propagazioni soggettive), richiamando sia propri precedenti (Cassazione civile 10679/2015), sia quello della Corte di giustizia (sentenza 2 aprile 2020, C-329 del 2019).

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